mercoledì 6 giugno 2018

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA RIBADISCE LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER LA "TUTELA AMBIENTALE" DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE


Il 3 maggio è stata pubblicata la Sentenza del TAR NAPOLI SEN. 2964/2018 con la quele è stata affermata la legittimità ad agire delle associazioni ambientaliste, sulla base di una nozione molto ampia di materia ambientale, come interpretata dalla giurisprudenza.
Secondo una consolidata giurisprudenza, la legittimazione ex lege delle associazioni ambientaliste può esser riconosciuta non solo nel caso di atti inerenti la materia ambientale ma anche per quelli che "incidono sulla qualità della vita in un dato territorio" (Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2011, n. 2329; T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 22 ottobre 2013, n. 2336); tali associazioni sono state ritenute legittimate ad agire in giudizio non solo per la tutela degli interessi ambientali in senso stretto, ma anche per quelli ambientali in senso lato, comprendenti la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio urbano, rurale, naturale e dei centri storici "intesi tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri" (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sentenza n. 811/2012).
“Le normative comunali, che ammettono una limitata possibilità di realizzare in zona agricola interventi edilizi, devono essere interpretate nel senso che si deve comunque assicurare tutela al territorio agricolo e alla sua concreta utilizzazione a fini alimentari, dovendo al contrario ritenersi del tutto inconciliabili con le finalità di una zona agricola la realizzazione di strutture che ne pregiudichino definitivamente la destinazione naturale del territorio e comportano la sua deruralizzazione” (così T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 18-01-2017, n. 134). Dunque, come osservato da parte ricorrente, se l’area è classificata come agricola, ciò significa che tutti gli interventi che su di essa insistono devono essere interpretati e riguardati nella prospettiva degli usi agricoli, come del resto si evince dall’art. 16 comma 1 del PRG; le utilizzazioni infrastrutturali di mobilità che la norma consente, in quanto compatibili con l’area de qua, sono dunque quelle infrastrutture leggere e funzionali all’uso agricolo che non incidano sullo stesso, prevaricandolo. Nel caso di specie sono state autorizzate due autorimesse interrate per un numero complessivo di 47 box pertinenziali: costruzioni, evidentemente, del tutto slegate da un rapporto di funzionalità con l’uso agricolo, ma funzionali all’utilizzo residenziale intenso, escluso in zona agricola. Ed è pacifico, in giurisprudenza, che la destinazione agricola del suolo non deve rispondere necessariamente all'esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione, e quindi essere funzionale ad un uso strettamente agricolo del terreno, potendo essere volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni, ovvero a garantire ai cittadini l'equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando loro quella quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell'espansione urbana (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16.12.2016 n. 5334; id. 12.5.2016 n. 1917; Sez. II, 7.3.2013 n. 1066; Sez. IV, 16.11.2011 n. 6049; id. 27.7.2011 n. 4505; 18.1.2011 n. 352; 13.10.2010 n. 7478; 27.7.2010 n. 4920).
Il problema è che in talune aree le associazioni ambientaliste sono poco attive.

Nessun commento:

Posta un commento