mercoledì 13 giugno 2018

IL CONSIGLIO DI STATO RIBADISCE CHE ANCHE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI CAMPI DA TENNIS BISOGNA ESPERIRE UNA GARA

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3588 dell'11 giugno scorso si è occupato del caso di un Comune che in regime di autotutela aveva revocato la concessione di alcuni campi da tennis di proprietà comunale che erano stati assegnati ad una associazione sportiva senza gara.
Secondo un’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che trae origine dai principi di concorrenzialità di derivazione eurounitaria, impone che le concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, siano affidate mediante procedura di gara (Cons. Stato, A.P. 25/2/2013, n. 5; Sez. V, 23/11/2016, n.4911 e 5/12/2014, n. 6029; Sez. VI 31/1/2017 n. 394; 4/4/2011 n. 2097; 30/10/2010 n. 7239 e 17/2/2009, n. 902, in veda anche Corte Giust. UE, Sez. V, 14/7/2016, in C-458/14, che ha ritenuto contraria al diritto dell’Unione la proroga automatica delle suddette concessioni).
Orbene, ha ritenuto la Sezione che quando il vizio che inficia l’atto amministrativo è significativamente grave, in quanto implica la violazione di regole e principi posti a presidio di beni di particolare rilevanza, il potere di autotutela, pur non assumendo natura meramente vincolata, si caratterizza per una più intensa considerazione dell’interesse pubblico rispetto a quello privato con la conseguenza che il giudizio di prevalenza del primo sul secondo richiede una motivazione meno pregnante.
E’ stato, infatti, affermato che “che l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell'esercizio del ius poenitendi” (Cons. Stato, A.P. 17/10/2017, n. 8).
Nel caso di specie l’amministrazione ha correttamente rilevato che:
a) l’impianto sportivo era stato affidato in via diretta e quindi con grave violazione delle norme e dei principi che impongono, a tutela sia della concorrenza, sia dell’interesse pubblico al più conveniente sfruttamento della risorsa, l’assegnazione mediante procedure ad evidenza pubblica;
b) l’annullamento in autotutela non avrebbe arrecato alcun danno all’interessato non essendo stata la struttura mai consegnata.
Vero è che l’omessa consegna è dipesa dall’inadempimento di uno specifico obbligo assunto dal comune con la concessione e la stipula della relativa convenzione.
Ma ciò, se da un lato può assumere rilevanza ai fini di un eventuale responsabilità per danni, esclude, dall’altro, il radicarsi, in capo al privato, di un interesse alla conservazione del bene attenuandone la posizione di affidamento.
A ciò aggiungasi che il primo annullamento d’ufficio è intervenuto entro un arco di tempo non eccessivamente lungo (6 mesi) dall’adozione del provvedimento di primo grado.
Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi che l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione sia stato nella specie adeguatamente soddisfatto.
Al riguardo è sufficiente rilevare che nessuna norma o principio imponeva di menzionare, ai fini del legittimo esercizio del potere di autotutela, i provvedimenti emessi dal giudice (tanto l’ordinanza quanto la sentenza).
Con l’avversato provvedimento di autotutela il Comune appellante, seppur formalmente affermando nella parte precettiva dell’atto di voler annullare il “contratto di concessione”, è sostanzialmente intervenuto, avendone il potere (art. 21- nonies, L. 7/8/1990, n. 241), sulle determinazioni a monte della convenzione con cui aveva stabilito di procedere alla concessione della struttura  come emerge incontrovertibilmente da uno dei motivi addotti a giustificazione del ritiro, ovvero che “l’affidamento (fosse) stato effettuato da organo incompetente.

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