lunedì 4 giugno 2018

GLI ADEMPIMENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

L’art.7 della legge n.131/2003 prevede che la Corte dei conti verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte dei Comuni e la sana gestione finanziaria degli stessi. 
L’art.1, comma 166, della legge 266/ 2005 stabilisce che “gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”. 
Tale disciplina ha, quindi, attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci degli enti locali anche attraverso i Revisori dei conti nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee guida.
Purtroppo non sempre vengono effettuati tempestivamente tutti gli adempimenti.
Al riguardo la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 135/2017  è dovuta intervenire nei confronti del Comune di *** evidenziando una serie di omissioni da parte del Collegio ma anche dell'ente e in particolare de Sindaco deliberando quanto segue:
1) Dichiara che il Comune di *** e l’ex Revisore dei conti del medesimo Comune non hanno ottemperato agli obblighi di legge in relazione alle richieste istruttorie inviate da questa Sezione;
2) Dichiara che, pur in presenza di una situazione di estrema confusione contabile e di mancato riscontro alle richieste istruttorie della Sezione, appaiono presenti serie criticità quali ripetuti squilibri di parte corrente e di parte capitale, eccessiva presenza di residui attivi vetusti di parte corrente, mancata costituzione del fondo svalutazione crediti, inattendibilità dei risultati di amministrazione e della situazione della cassa, scarsa attività di riscossione delle entrate e inefficace recupero dell’evasione tributaria, elevato indebitamento, carente gestione delle pur modeste partecipazioni societarie;
3) Dispone che, in via correttiva e contenitiva, fino a successiva pronuncia che accerti la reale condizione finanziaria dell’ente in termini di competenza e di cassa, il Comune di *** limiti le spese a quelle obbligatorie per legge e a quelle necessarie per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
4) Prescrive che il Comune di *** adotti tempestivamente ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità presenti;
5) Dispone che l’Organo di revisione dell’ente svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, una attenta attività di controllo e vigilanza riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante e proceda, entro 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione, ad integrare e/o modificare le relazioni, riguardanti i rendiconti dal 2011 al 2014, previste dall’art.1, co.166, della legge n.266/2005 e presenti sulla piattaforma informatica Siquel;
6) Stabilisce che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Consiglio comunale nella persona del Presidente e all’Organo di revisione del Comune di *** per gli adempimenti di rispettiva competenza e alla Procura della Repubblica di Foggia, alla Procura regionale della Corte dei conti, al Comandante regionale della Guardia di Finanza, alla Ragioneria generale dello Stato e alla Prefettura di Foggia per quanto di rispettivo interesse;
7) Dispone, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.328 del Codice penale, che la deliberazione del Consiglio comunale di presa d’atto della presente pronuncia da parte dell’ente e di adozione di tutti i provvedimenti correttivi necessari dovrà essere adottata dal Comune di *** entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della presente deliberazione. La deliberazione consiliare e tutti gli ulteriori atti adottati dall’ente dovranno essere trasmessi a questa Sezione, unitamente alla attestazione dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione disposto dall’art.31 del D.Lgs. n.33/2013, nei successivi 30 giorni.

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