Di recente ho sollevato su questo mio blog il problema dell'invio degli avvisi per il pagamento della TAR da parte del Comune di Sabaudia a mezzo di un licenzatario privato.
Al riguardo la Corte dei Cassazione, con Ordinanza n. 7676/2018 ha affermato «In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla 1. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19467 del 30/09/2016, Rv. 641243 — 01; conforme Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23887 del 11/10/2017, Rv. 646409 -01).
Peraltro una delle principali novità introdotte con il comma 461 della legge di bilancio 2018 è rappresentata dalla possibilità riconosciuta anche ad operatori privati, di svolgere l’attività di notificazione a mezzo posta purché siano in possesso della licenza di cui all'art. 5, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, e rispettino gli obblighi di qualità minima stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della l. 4 agosto 2017, n. 124.
Al riguardo, l’art. 1 comma 58 della L. n. 124/2017 prevedeva che l'Autorità nazionale di regolamentazione avrebbe dovuto determinare gli specifici requisiti ed obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'art. 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo D.Lgs. n. 261 del 1999, introdotto dal comma 57 del suddetto articolo e con la stessa modalità, l'Autorità avrebbe dovuto determinare i requisiti relativi all'affidabilità, professionalità ed onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.
Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.
Ove vengano rispettati i predetti criteri anche gli operatori privati rivestiranno la qualità di pubblici ufficiali ai fini dell’attività di notificazione.
Pertanto la notifica di multe per infrazioni al C.d.S. ed altri atti giudiziari potranno essere eseguiti anche da postini privati ed anche a mezzo PEC.
Gli uffici del Comune potranno quindi affidare ad imprese private queste attività solo dopo aver accertato il possesso dei requisiti di legge.
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