venerdì 7 dicembre 2018

IL COMUNE DI SABAUDIA SBLOCCA IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DA ALCUNI EX AMMINISTRATORI CHIAMATI IN GIUDIZIO PER AVER ADEMPIUTO AL LORO DIRITTO DOVERE DI CONSIGLIERI COMUNALI

Finalmente la Giunta del Comune di Sabaudia con deliberazione n. 175 del 27 novembre scorso ha deciso di intervenire con un atto di indirizzo al fine di dirimere alcune questioni pendenti in materia di rimborso di spese legali ai dipendenti e agli amministratori.
In particolare è stato ritenuto di fare proprie le considerazioni contenute nella Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 25976/2017 secondo cui: "L'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009 n. 69 ( il ricorso di primo grado è stato proposto il 23 luglio 2010), consente la compensazione, ove non sussista la reciproca soccombenza, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che non possono essere ravvisate nella "opinabilità" della soluzione accolta o della questione trattata, in quanto la precisa individuazione del significato di un testo normativo in relazione alla fattispecie concreta a cui deve essere applicato costituisce il nucleo della funzione giudiziaria. L'esegesi della norma, infatti, non può essere valutato come evento inusuale, salvo che « non siano specificamente identificate le ragioni per le quali la soluzione assegnata al dubbio interpretativo assurga (per la sua contrarietà alla consolidata prassi applicativa, ovvero per la del tutto insolita connotazione lessicale e sintattica del tessuto letterale della norma) a livello di eccezionale gravità » ( Cass. 9.1.2014 n. 319; cfr. anche Cass. 27.1.2016 n. 1521 con la quale è stato escluso che possa giustificare la pronuncia di compensazione un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito).
E' stato anche precisato che le ragioni richiamate dal giudice del merito non possono essere illogiche né palesemente inidonee a giustificare la compensazione, perché in tal caso si configura il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità ( Cass. 9.3.2017 n. 6059; Cass. 31.5.2016 n. 11222 e in motivazione Cass. n. 1521/2016 cit.).
Detto vizio è riscontrabile nella fattispecie perché la Corte territoriale, errando, ha ritenuto di potere giustificare la compensazione con il richiamo alla «opinabilità della questione trattata», non idoneo a giustificare, per le ragioni sopra dette, la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ratio nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi vi abbia dato causa".

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