venerdì 7 dicembre 2018

DEMANIO MARITTIMO: A FINE CONCESSIONE I MANUFATTI DIVENTANO PROPRIETA' DELLO STATO

Foto non attinente alla sentenza
Una sentenza molto innovativa quella emessa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato (n. 6853/2018) con la quale è stato accolto il ricorso   presentato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dall' Agenzia del Demanio avverso una sentenza del TAR Abruzzo e concernente l’ acquisizione di opere insistenti sul demanio marittimo per scadenza concessione, hanno confermato quanto già si poteva ampiamente attingere da una consolidata giurisprudenza in tema di “incameramenti di opere non facilmente amovibili” a seguito dell’ espunzione del rinnovo automatico e tacito delle concessioni demaniali dall’ ordinamento giuridico e dalla conseguente “scadenza” , appunto, delle stesse.
Secondo il Collegio "A differenza della proroga della concessione che determina il prolungamento – senza soluzione di continuità – della durata della concessione in essere, il rinnovo della concessione integra gli estremi di una nuova concessione che si sostituisce alla precedente oramai scaduta.
A corollario discende che, decorso il termine di durata, scaduta l’originaria concessione demaniale marittima, si verifica ipso iure, ai sensi dell’art. 49 del cod. nav., la devoluzione a favore dello Stato: ossia, sebbene la concessione sia stata rinnovata, le opere non agevolmente rimuovibili realizzate dal concessionario nel periodo d’efficacia della concessione scaduta – fatta poi oggetto di rinnovo – sono acquisite con effetto legale automatico al demanio statale.
Coerentemente all’effetto costitutivo prodottosi ex lege, l’atto amministrativo di acquisizione o di incameramento ha efficacia meramente dichiarativa di una vicenda traslativa oramai conclusa.
Sicché il rinnovo della concessione, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di prime cure, non posticipa affatto l’effetto traslativo della proprietà già prodottosi alla scadenza del termine di durata della concessione.
Il dato positivo più recente conforta e corrobora la soluzione qui attinta.
In seguito alla procedura d’infrazione comunitaria n. 2008/4908, aperta nei confronti dello Stato Italiano, sulla incompatibilità comunitaria del rinnovo automatico della concessione alla scadenza sessennale, di cui all'art. 1, comma 2, d.l. n. 400/1993, è stato adottato l’art. 1, comma 18, d.l. n. 194 del 2009 (“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”).
La norma dispone l’abrogazione del c.d. “diritto di insistenza” di cui all'art. 37 cod. nav.; contiene inoltre la previsione – modulata in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere realizzate dal concessionario – della durata delle concessioni, tra sei e venti anni; stabilisce, infine, la proroga al 31 dicembre 2015 delle concessioni per finalità turistico-ricreative, in scadenza prima di tale data e in atto alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge.
In aggiunta, come sottolineato dalle appellanti, allo scopo di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908, e dare organica sistematicità alla materia, con l’art.11 della legge comunitaria n. 217/2011 (recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”) è stato abrogato il meccanismo del rinnovo automatico previsto dal comma 2 dell’art. 1 d.l. n. 400/1993.
Sicché il rinnovo automatico e tacito delle concessioni demaniali è espunto dall’ordinamento di settore per cui è causa".

Nessun commento:

Posta un commento