L’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 758 del 7 settembre ha ritenuto di formulare alcune osservazioni e proposte in ordine all’applicazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, e delega al Governo in materia di normativa antimafia), ai servizi socio- sanitari erogati da strutture private accreditate.
Gli strumenti introdotti dall’art. 32 del d.l. 90/2012, estesi dalla legge di stabilità 2016 al settore sanitario, sono stati intesi come misure di natura cautelare, preordinati ad evitare che a fronte di indagini giudiziarie su fatti illeciti connessi alla gestione del contratto pubblico, si possano verificare ritardi o pregiudizi nella prestazione di servizi, soprattutto laddove si tratti di servizi indifferibili, come quelli socio-sanitari, ai quali deve essere garantita la necessaria continuità; gli stessi, quindi, appaiono come rimedi straordinari, destinati ad operare a fronte di un’accertata inefficacia dei presidi di legalità esistenti nel prevenire, nel caso concreto, l’illecito.
È in tale contesto, quindi, che si inserisce l’esigenza di un rafforzamento delle misure di controllo della spesa con finalità di ordine pubblico anche nel delicato settore dei servizi socio-sanitari gestiti dai privati. Ciò posto, appare certamente opportuno che gli obblighi di tracciabilità siano applicabili anche ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate, in modo da anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nei flussi finanziari provenienti dagli enti pubblici.
Un’evoluzione in questo senso dello strumento della tracciabilità sarebbe, del resto, pienamente giustificata dalla constatazione che anche in questo settore, come in quello degli appalti pubblici, frequentemente le infiltrazioni della criminalità organizzata finiscono per saldarsi con i fenomeni corruttivi e di mala gestio della cosa pubblica. Alla luce di tali considerazioni, anche al fine di superare i problemi interpretativi sorti in relazione all’esatto inquadramento giuridico dei servizi socio-sanitari erogati in regime di accreditamento, si propone una modifica dell’art. 3 della l. 136/2010 in modo da ricomprendere, espressamente e in maniera inequivoca, tali servizi nell’ambito di applicazione della norma.
Il testo integrale lo trovate qui:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6566
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