martedì 27 settembre 2016

IL CONSIGLIO DI STATO ALLARGA IL CONCETTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Molti cittadini, ma spesso anche consiglieri comunali (in genere di opposizione) si vedono negare l'accesso a qualche documento da parte di qualche amministrazione.
Ora il Consiglio di Stato con una recente sentenza dell Sezione V, n. 3856/2016 ha stabilito che "La generale disciplina in tema di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della l. 241 del 1990 non limita l’ambito oggettuale amministrativa ai soli provvedimenti conclusivi, fornendo – al contrario – una ben più ampia nozione di documento amministrativo". 
L’articolo 22, comma 1, lettera d) della l. 241 del 1990 con la locuzione  ‘documento amministrativo’ precisa che si deve intendere  “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
Pertanto non è stabilito in alcun modo che l'accesso sia limitato ai soli provvedimenti finali, ma anzi può estendersi a tutti gli atti  interni o endoprocedimentali.

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