lunedì 19 settembre 2016

IL BARATTO AMMINISTRATIVO E IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, richiesta di parere da un Sindaco sulla questione del baratto amministrativo alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016) ha espresso il seguente parere (n. 225/2016) che fissa dei paletti ben precisi e spiega agli amministratori locali la via da seguire: “…In relazione al quesito occorre mettere in luce, preliminarmente, che il baratto amministrativo, così come disciplinato dalla recente legislazione, opera su un piano diverso dagli istituti del codice civile della datio in solutum e della transazione. Anche questo aspetto è stato trattato dalla Sezione che, dopo aver osservato che “Con riferimento ai crediti di natura extra tributaria, connessi con l’erogazione di servizi pubblici o di prestazioni a domanda individuale, in linea di principio, la natura disponibile di tali crediti discende dalla capacità generale dell’ente locale, nel senso della piena capacità di diritto privato dell’ente locale, alla luce del principio normativo scolpito nell’art.1 comma 1 bis della legge 7 agosto 1990 n.241” ha evidenziato che “Al pari di ogni soggetto di diritto comune, la pubblica amministrazione gode dell’autonomia privata ai sensi dell’art.1321 c.c., intesa come capacità di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici di tipo patrimoniale, ovvero di porre in essere atti negoziali atipici (art.1322 c.c.), purché con causa lecita e meritevole di tutela” (Sez. contr. Lombardia, n. 172 del 2016, cit.). In base a questa premessa, la Sezione ha precisato che “L’assenza di una norma specifica di divieto, unitamente alla carenza di una previsione legislativa speculare all’art. 190 del d.lgs. 50/2016, fa propendere il Collegio per l’applicazione, alla tematica in esame, del principio generale previsto dall’art. 1 comma 1 bis della legge 241/90, laddove il credito dell’ente locale rivesta natura extra tributaria, salva la qualificazione dell’entrata extra tributaria come indisponibile e salva la previsione legale della sua destinazione, in tutto o in parte, ad altro ente pubblico o allo Stato”. In conclusione, “In attuazione dei vigenti principi di legalità finanziaria, l’ente locale dovrà, pertanto, predeterminare fattispecie tipizzate, quali forme latamente compensative per l’adempimento di debiti extra tributari, basate sulla sostituzione della prestazione personale in luogo del pagamento dell’originaria obbligazione pecuniaria. L’attività personale sostitutiva non può che estrinsecarsi su base volontaria al servizio della collettività di riferimento. Sotto il profilo contabile, la quantificazione in termini monetari della prestazione sostitutiva dovrà essere predeterminata e congruamente correlata alla natura dell’attività da svolgere, secondo criteri obiettivi riferibili alla durata della prestazione (oraria o giornaliera) o al risultato da raggiungere, con previsione degli oneri riflessi, anche di tipo assicurativo e antinfortunistico. L’amministrazione dovrà porre in essere gli strumenti di controllo necessari ad assicurare che la prestazione sostitutiva sia effettivamente eseguita e/o che il risultato prefissato sia completamente raggiunto, prima di procedere alla contabilizzazione dell’utilitas a sgravio, compensazione o riduzione del credito extra tributario”. Oltre all’applicazione dell’istituto del baratto amministrativo, così come delineato dalla disciplina legislativa, non è ipotizzabile l’esistenza di un “baratto transattivo”, citato nella richiesta di parere, poiché non esiste alcuna specifica indicazione normativa che lo preveda e indichi la regolamentazione legislativa. Altri istituti del codice civile, quali ad esempio la datio in solutum e la transazione, sono utilizzabili dall’Amministrazione pubblica in base alla capacità di agire riconosciutale dall’ordinamento, con le limitazioni e le cautele richieste dalle regole della contabilità pubblica e dai principi di organizzazione dell’attività amministrativa risultanti dall’art. 97 della Costituzione". 

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