domenica 11 settembre 2016

FISSATA AL 4 OTTOBRE P.V. LA SEDUTA DELLA CORTE COSTITUZIONALE PER ESAMINARE I RICORSI SULL'ITALICUM

Mentre sui giornali si accendono sempre più gli scontri sul referendum e sulla nuova legge elettorale, dal sito della Corte Costituzionale si apprende che per il 4 ottobre p.v. è stata già fissata l'udienza sul Reg. ord. n. 163 del 2016 pubbl. su G.U. del 27/07/2016 n. 30 a seguito di Ordinanza del Tribunale di Torino del 05/07/2016 Notifica del 20/07/2016 Tra: Ciotti Luigi Pio e altri 16 C/ Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'Interno Altre parti: Ciotti Luigi Pio e altri 14, Besostri Felice Carlo e Iannaccone Angelo, Tani Claudio, Bozzi Aldo e Zecca Emilio, Manderino Silvia, Di Matteo Francesco e Sentimenti Mauro, Paolillo Vincenzo, Paolini Enzo e Raffaelli Natalina avente per oggetto:
Elezioni - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati (c.d. "Italicum") - Premio di maggioranza - Attribuzione di 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione - Previsione, in caso di esito negativo della verifica relativa al raggiungimento del 40 per cento dei voti validi, che si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto le due maggiori cifre nazionali, e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, n. 3, dell'art. 83 del d.P.R. n. 361 del 1957 - Previsione dell'assegnazione da parte dell'Ufficio elettorale di 340 seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al ballottaggio - Previsione che l'Ufficio elettorale provvede alla ripartizione proporzionale dei restanti seggi tra le altre liste, di cui al comma 1, n. 3, dell'art. 83 del d.P.R. n. 361 del 1957, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo - Previsione che l'Ufficio elettorale procede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4 dell'art. 83 del d.P.R. n. 361 del 1957 - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio della libertà ed uguaglianza del voto. 
- Legge 6 maggio 2015, n. 52, artt. 1, comma 1, lett. f), e 2, comma 25, [sostitutivo dell'] art. 83, in relazione al novellato comma 5 [, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361]. 
- Costituzione, artt. 1, comma secondo, 3 e 48, comma secondo. 
Si tratta delle disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati (c.d. "Italicum") - 
Previsione che il deputato eletto in più collegi plurinominali deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data del'ultima proclamazione, il collegio plurinominale prescelto e che, mancando l'opzione, si procede al sorteggio - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di libertà ed uguaglianza del voto. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, art. 85, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 6 maggio 2015, n. 52. 
- Costituzione, artt. 1, comma secondo, 3 e 48, comma secondo.

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