venerdì 23 settembre 2016

UNA PROPOSTA DI LEGGE PER ACCELERARE L'UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI DA PARTE DEI COMUNI

Giovedì scorso, nel corso della presentazione del volume "La quinta mafia" dell'amico Marco Omizzolo, sono intervenuto in merito allo stato di abbandono in cui versano spesso i beni confiscati alla malavita organizzata a causa delle difficoltà dovute alla legge esistente per assegnarli agli enti locali, facendo presente che questa situazione è un segnale di inefficienza dello Stato che non è in grado di gestire questi beni. 
L'on.le Mattiello, membro della Commissione antimafia, presente all'incontro, ha precisato che oramai la proposta di legge 2256 già passata al Senato, è prossima ad essere approvata in via definitiva. 
Il Testo dell’art. 8 (Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali) della proposta in questione così recita: 
“1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
all’articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell’azienda medesima. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al presente comma è disposto, conformemente al decreto di cui al periodo precedente, con apposita delibera dell’Agenzia»;
all’articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: «qualora si tratti» fino alla fine del periodo sono soppresse;
all’articolo 117, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. L’Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l’estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l’Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».

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