Giovedì scorso, nel corso della presentazione del volume "La quinta mafia" dell'amico Marco Omizzolo, sono intervenuto in merito allo stato di abbandono in cui versano spesso i beni confiscati alla malavita organizzata a causa delle difficoltà dovute alla legge esistente per assegnarli agli enti locali, facendo presente che questa situazione è un segnale di inefficienza dello Stato che non è in grado di gestire questi beni.
L'on.le Mattiello, membro della Commissione antimafia, presente all'incontro, ha precisato che oramai la proposta di legge 2256 già passata al Senato, è prossima ad essere approvata in via definitiva.
Il Testo dell’art. 8 (Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali) della proposta in questione così recita:
“1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
all’articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell’azienda medesima. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al presente comma è disposto, conformemente al decreto di cui al periodo precedente, con apposita delibera dell’Agenzia»;
all’articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: «qualora si tratti» fino alla fine del periodo sono soppresse;
all’articolo 117, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. L’Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l’estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l’Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».
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