Comando della Polizia Locale |
Sull’Albo Pretorio del Comune di Sabaudia è stata pubblicata la determinazione n.25 in data 26 luglio (Reg. Gen. n. 1106 del 5 settembre) con cui il Settore Polizia Locale, a seguito di una Sentenza del Giudice di Pace di Latina ha provveduto alla liquidazione e al pagamento della somma di € 150,00 per spese legali al sig. Lucci Maurizio.
Da quanto si rileva dalle premesse dell’atto la questione risale all'anno 2013, quando il Comando della Polizia Locale aveva elevato il verbale n. 28173 in data 14 giugno per violazione dell’articolo 23 commi 6 e 11 del D.lgs. 285/1992, recante il Codice della strada a carico del sig. Lucci Maurizio.
In particolare i commi citati recitano quanto segue:
Comma 5: Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale
Comma 11: Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.
Sempre dalle premesse dell’atto si legge che non essendo stato provveduto a pagare la multa il Comune ha emesso il ruolo per la riscossione per cui il sig. Lucci Maurizio ha proposto opposizione avverso l’emissione della cartella di pagamento.
Purtroppo non disponiamo del verbale elevato dalla Polizia Locale peraltro ritengo che in ogni caso l'interessato avrebbe fatto bene a pagare come qualsiasi cittadino.
Da quanto sopra esposto deduciamo che all'epoca il sig. Lucci Maurizio era Sindaco aveva una lite pendente con il Comune per cui ai sensi dei comi 4 e 6 dell'art. 63 del TUEL non avrebbe potuto ricoprire detta carica per incompatibilità.
Da quanto sopra esposto deduciamo che all'epoca il sig. Lucci Maurizio era Sindaco aveva una lite pendente con il Comune per cui ai sensi dei comi 4 e 6 dell'art. 63 del TUEL non avrebbe potuto ricoprire detta carica per incompatibilità.
Il Giudice di Pace di Latina – si legge sempre nelle premesse dell’atto – con sentenza n. 576/2015 ha accolto il ricorso condannando il Comune al pagamento delle spese legali.
Pertanto con la determinazione pubblicata oggi il Comune ha provveduto ad eseguire la sentenza.
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