Sulla gazzetta ufficiale n. 206 del 3 settembre è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
Attuazione della delega di cui all'articolo
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. Un provvedimento molto atteso anche se già abbastanza noto a chi ha seguito il dibattito e i pareri espressi dal consiglio di Stato, dalla Conferenza Stato regioni e dal Parlamento.
L'art.1 prevede che sia istituito, presso il Ministero della salute, l’elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale
delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere
e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato
con cadenza biennale. Fermo restando l’aggiornamento
biennale, l’iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni, salve alcune eccezioni.
L’elenco
nazionale è alimentato con procedure informatizzate ed è
pubblicato sul sito internet del Ministero della salute.
In questo campo si ritorna all'antico quando nei primi anni '90 esisteva già l'elenco nazionale.
L'art. 2 stabilisce che le regioni nominino direttori generali esclusivamente
gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali
di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con
apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale
della regione l’incarico che intende attribuire, ai
fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti
iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati
per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale,
anche tenendo conto di eventuali provvedimenti
di accertamento della violazione degli obblighi in materia
di trasparenza.
L'art. 3 reca a sua volta le disposizioni per il conferimento dell’incarico di direttore
sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle
leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari
delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere
e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97, e di cui all'articolo 1, comma 522, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle
leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari,
attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di
idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti,
previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio,
effettuati da una commissione nominata dalla regione,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e
composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche
indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto
d’interessi, di comprovata professionalità e competenza
nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato
dalla regione.
Questa è forse la più grossa novità perché si pone fine a un eccesso di discrezionalità e alla politicizzazione di questi incarichi.
In materia di inconferibilità e incompatibilità
dell’incarico di direttore generale, di direttore sanitario,
di direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi
regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari si applicano le norme vigenti per tutte le pubbliche amministrazioni.
Saranno sufficienti queste novità a far funzionare meglio il SSN ?
LA G.U. LA TROVATE QUI:
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