sabato 3 settembre 2016

FINALMENTE PUBBLICATO IL D.LGS PER LA DIRIGENZA SANITARIA

Sulla gazzetta ufficiale n. 206 del 3 settembre è stato pubblicato il Decreto Legislativo  4 agosto 2016, n. 171. Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. Un provvedimento molto atteso anche se già abbastanza noto a chi ha seguito il dibattito e i pareri espressi dal consiglio di Stato, dalla Conferenza Stato regioni e dal Parlamento.
L'art.1 prevede che sia istituito, presso il Ministero della salute, l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo restando l’aggiornamento biennale, l’iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni, salve alcune eccezioni.
L’elenco nazionale è alimentato con procedure informatizzate ed è pubblicato sul sito internet del Ministero della salute. 
In questo campo si ritorna all'antico quando nei primi anni '90 esisteva già l'elenco nazionale.
L'art. 2 stabilisce che le regioni nominino direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l’incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.
L'art. 3  reca a sua volta le disposizioni per il conferimento dell’incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.  Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione. 
Questa è forse la più grossa novità perché si pone fine a un eccesso di discrezionalità e alla politicizzazione di questi incarichi.
In materia di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico di direttore generale, di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari si applicano le norme vigenti per tutte le pubbliche amministrazioni.
Saranno sufficienti queste novità a far funzionare meglio il SSN ?
LA G.U. LA TROVATE QUI:

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