E' stato pubblicato sul BUR Lazio il Decreto 30 marzo 2016 recante il "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni ,dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016 (59,73 milioni)"
Per morosita' incolpevole si intende la situazione di
sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del canone
locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della
capacita' reddituale del nucleo familiare.
La perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale
di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per
licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente
riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o
straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale;
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
cessazioni di attivita' libero-professionali o di imprese registrate,
derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in
misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un
componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente
riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita'
dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti
spese mediche e assistenziali.
I criteri per l'accesso ai contributi sono i seguenti:
I1 comune, nel consentire l'accesso ai contributi di cui al
presente decreto, nei limiti delle disponibilita' finanziarie,
verifica che il richiedente:
a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un
reddito derivante da regolare attivita' lavorativa con un valore
I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per
morosita', con citazione per la convalida;
c) sia titolare di un contratto di locazione di unita'
immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi
gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e
risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno
un anno;
d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei
casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare
titolo di soggiorno.
Nessun commento:
Posta un commento