A seguito di un quesito relativo alla compatibilità dell’erogazione dell’indennità di maneggio valori, di cui all’art.36 del CCNL del 14.9.2000, con quella per specifiche responsabilità, di cui all’art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell’1.4.1999, prevista in un massimo di € 2500 è stato chiesto all'ARAN se quest’ultima debba ritenersi onnicomprensiva
Al riguardo l'ARAN con l'Orientamento applicativo RAL 1880 ha tenuto a spiegare relativamente alla specifica problematica della eventuale cumulabilità dell’indennità di maneggio valori con l’indennità prevista dall’art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell’1.4.1999 che in materia di cumulo di trattamenti economici accessori, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità di natura “accessoria”, solo nel caso in cui detti compensi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie.
Alla luce di tale principio e delle caratteristiche dei compensi che vengono in considerazione deve essere valutata ogni problematica relativa alla loro eventuale cumulabilità.
Ciò vale anche per il caso dell’indennità di maneggio valori e dell’altra indennità di cui si tratta, per le quali occorre, evidentemente, tenere conto della loro natura e delle ragioni giustificative del loro riconoscimento.
Pertanto, solo ove fosse possibile dimostrare la sussistenza effettiva di diverse causali giustificative dell'erogazione dei due compensi, il cumulo potrebbe ritenersi ammissibile.
Il testo del parere dell'ARAN è qui:http://www.aranagenzia.it/index.php/component/content/article/6950-indennita-di-maneggio-valori/7826-ral1880orientamenti-applicativi?format=pdf
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