sabato 5 novembre 2016

IL PARERE DELL' UPI SULLO SCHEMA DI DECRETO SULLA DIRIGENZA PUBBLICA CHE COINVOLGE (PESANTEMENTE) ANCHE LA DIRIGENZA DEGLI ENTI LOCALI

Ci troviamo prossimi ad una svolta epocale per quanto riguarda la dirigenza pubblica e che rischia di creare danni ben più gravi dei benefici promessi. Oltre ai pareri obbligatori (Consiglio di Stato e Conferenza delle regioni ) anche le organizzazioni direttamente interessate hanno espresso il loro parere. Manca ancora il parere delle Commissioni parlamentari che dovrebbe arrivare la prossima settimana. 
Così anche l'Unione province italiane (UPI) ha esaminato lo schema di decreto sulla dirigenza pubblica ed ha presentato una serie di osservazioni esplicitando i punti problematici sui quali ha proposto  specifici emendamenti: 
  • Lo schema di decreto legislativo, come richiesto dalle associazioni degli enti locali, prevede un ruolo unico della dirigenza locale nel quale è compresa anche la figura del segretario comunale e provinciale, superando l’ambigua collocazione negli enti locali del segretario come figura esterna all’amministrazione locale. Occorre chiarire che tale figura rientra pienamente nella dotazione organica degli enti, singoli o associati, che assorbono gli attuali segretari. 
  • La previsione dei tre ruoli nazionali della dirigenza (statale, regionale e locale) implica una mobilità dei dirigenti a livello nazionale nell’ambito di ciascun ruolo. Per gli enti territoriali è essenziale capire come le disposizioni sul ruolo nazionale si applichino nelle Regioni a statuto speciale. 
  • Le disposizioni del decreto non sono chiare sulla distinzione fra i tre ruoli nazionali, perché sembrerebbe che agli interpelli gli incarichi dirigenziali possano partecipare dirigenti provenienti da qualsiasi ruolo. Ciò è in contrasto con quanto previsto dalla legge delega. Occorre pertanto coordinare meglio le norme sui tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, prevedendo espressamente che gli incarichi ai dirigenti da parte degli enti locali siano conferiti in prima battuta a dirigenti che sono compresi nel ruolo della dirigenza locale. Solo in caso di lacune, sarà possibile attingere alle disponibilità presenti nei ruoli della dirigenza statale e regionale. 
  • Il superamento del dualismo nel vertice dell’amministrazione locale, con l’istituzione della nuova figura del dirigente apicale, con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa, implica una valorizzazione dell’autonomia del vertice politico nella individuazione di figure dirigenziali apicali che però devono possedere requisiti 4 professionali e funzioni di direzione generale che consentano ad essi di svolgere il ruolo di snodo principale tra la politica e l’amministrazione. 
  • Allo stesso tempo, per gli enti locali, proprio per garantire una migliore distinzione tra politica e amministrazione, occorre chiarire che tutti gli altri incarichi dirigenziali, anche quelli a tempo determinato ex art. 110 del TUEL, non sono più di competenza del vertice politico ma rientrano nella competenza gestionale del dirigente apicale dell’ente. 
  • La definizione di una procedura nazionale di accesso per corso/concorso e concorso implica una più netta distinzione tra la funzione di indirizzo politico e la funzione dirigenziale di natura gestionale. Ciò dovrebbe favorire la mobilità dei dirigenti tra gli enti locali, in modo da consentire ai più meritevoli di ambire alle posizioni di maggior rilievo e prestigio, al fine di valorizzare il merito. Alla centralizzazione delle procedure di accesso dovrebbe però corrispondere la centralizzazione delle procedure di gestione dei dirigenti in disponibilità attraverso la previsione di un fondo nazionale di solidarietà che li prenda carico, senza scaricare questo problema ai singoli enti. 
  • Nella determinazione dei fabbisogni standard dei dirigenti e nella gestione centralizzata del ruolo dei dirigenti locali è essenziale il riconoscimento di una funzione di rappresentanza delle associazioni degli enti locali, sia nel rapporto con il Dipartimento Funzione Pubblica, sia nella Commissione nazionale per la dirigenza locale, sia nei rapporti con la Scuola nazionale di amministrazione per le attività di formazione dei dirigenti locali. 
  • E’ essenziale disciplinare in modo coerente la figura apicale unica per tutti i Comuni (singoli e associati), le Province, le Città metropolitane, a cui deve essere affidata la responsabilità dell'attuazione dell’indirizzi politici, della direzione complessiva dell’apparato professionale e del controllo della legalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, facendo riferimento requisiti di competenza professionale e di esperienza necessari per lo svolgimento dell’incarico e tenendo conto della dimensione demografica dell’ente locale.
  • Allo stesso tempo è essenziale chiarire bene il riferimento ai tre anni del regime transitorio per il definitivo superamento della figura del segretario comunale e provinciale e l’entrata a regime del nuovo ruolo unico della dirigenza locale.
Si tratta di un documento interessante e molto operativo, ben diverso da quallo dell'ANCI che invece di incidere sui problemi reali dello schema di decreto che sostanzialmente dopo aver previsto il ruolo unico ed altre iniziative per la qualificazione della dirigenza apre uin maniera eccessiva all'affidamento di incarichi all'esterno nella misura del 10% scardinando un sistema ed aprendolo allo spoil system preoccupandosi solo di non dover sostenere il costo dei dirigenti di ruolo parcheggiati senza far nulla.
Ben diverso è stato il parere del Consiglio di Stato riportato su questo blog alcuni giornoi fa.
Il testo integrale del parere lo trovate qui:

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