Sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 novembre è stato pubblicato il D.lgs 25 novembre 2016, n. 222, recante l' individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Il decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
Per quanto riguarda la materia edilizia, al fine di garantire
omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio
nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene
l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione
della categoria di intervento a cui le stesse appartengono
e del conseguente regime giuridico a cui sono
sottoposte.
Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d’intesa con
la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo,
può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le
associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare
valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in
cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata
ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, l’esercizio di una o più attività di cui al presente
decreto, individuate con riferimento al tipo o alla
categoria merceologica, in quanto non compatibile con le
esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui
al periodo precedente alla competente soprintendenza del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite
della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico
assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti
applicativi delle presenti disposizioni.
Chi vuole approfondire trova quiil testo del decreto:http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20161126&numeroGazzetta=277&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=52&estensione=pdf&edizione=0
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