martedì 1 novembre 2016

IL SENATO OGGI ESAMINA IN AULA LE MODIFICHE ALLA NORMATIVA SUI PARCHI NAZIONALI E SULLE AREE PROTETTE.

Mentre alla Camera inizia l'esame della legge di bilancio 2017, oggi  al Senato  prosegue l' esame del disegno di legge n.119 per la modifica della L. 394/1991 sui parchi nazionali e le aree protette. 
Sono previste modifiche sostanziali e maggiore attenzione alla difesa del territorio. Serviranno comunque più risorse per farli funzionare.
Ecco la riformulazione dell'art. 2 della legge 394:
«1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.
4. Le aree protette marine sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.
5. Le aree protette marine si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127.
5-bis. Le aree protette marine contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, i quali in tal caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-ter. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000" concorrono ai fini della conservazione della biodiversità, insieme al sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni.
5-quater. La gestione dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché delle zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area protetta marina, è competenza del corrispondente ente gestore.
5-quinquies. Le aree esterne a quelle di cui al comma 5-ter possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco stesso.
9-quater. Sono attribuite all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati specificamente i compiti attribuiti dal presente comma all'ISPRA, che ne assicura l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
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