domenica 13 novembre 2016

LA CASSAZIONE ESAMINA UNA INTERESSANTE VERTENZA PER DANNI CAUSATI DALL'APPOSIZIONE DI FIORIERE


La CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – con ordinanza 8 novembre 2016 n. 22650 si è pronunciata in merito al giudice competente a decidere una azione di risarcimento proposta da un commerciante nei confronti del Comune per i danni derivanti dall’apposizione nei pressi dell’esercizio di fioriere e dissuasori in assenza di apposito provvedimento formale ritenendo che la competenza sia del giudice amministrativo.
Alcuni Comuni installano queste fioriere spesso senza rispettare il Codice della strada. In effetti la procedura, come si evince dalla lettura dell’art. 180 del regolamento di esecuzione del codice della strada, dovrebbe essere la seguente:
1) verifica della fattibilità (commi I, II, III, IV e V, art. 180 reg. es. cod. strada);
2) emissione di  apposita ordinanza motivata (comma VI, art. 180 reg. es. cod. strada);
3) richiesta di  opportuna autorizzazione al Ministero dei Lavori Pubblici (comma VI, art. 180 reg. es. cod. strada).
Nalle motivvazioni delle Sezioni Unite si legge:
"E' pacifico - e comunque verificabile in atti, stante la qualità di giudice del fatto della Cassazione in sede di regolazione della giurisdizione - che la contestata installazione delle fioriere e dei vasi gettacarte è avvenuta a seguito di determina n.21 del 24.03.2014 dalla quale risulta che la Commissione Straordinaria del Comune di Taurianova «al fine di garantire una maggiore sicurezza ai pedoni che transitano lungo la via Roma nel tratto privo di marciapiede...» aveva richiesto al settore Area Vigilanza che fosse istituito un percorso pedonale (marciapiede a raso) delimitato con delle fioriere, dissuasori di sosta e vasi gettacarte"
....OMISSIS....
"...la normativa di riferimento va individuata nell'art. 133 cod. proc. amm., laddove alla lett. f> si assegnano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle 2 004-7' Corte di Cassazione - copia non ufficiale indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa». Per individuare l'ampiezza della giurisdizione esclusiva la norma va, poi, integrata da quella di cui all'art. 7, comma 1 dello stesso cod. proc. amm., secondo cui «sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni», con la precisazione - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto delle indicazioni del Giudice delle leggi, allorchè ha espunto analoga espressione dall'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (sentenza 5-6 luglio 2004, n. 204) - che il riferimento ai "comportamenti" deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo, fermo restando che la questione dell'esistenza o meno di tale potere, nonchè della sua legittimità o illegittimità, è a sua volta questione che, in quanto è essa stessa compresa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, spetterà a quel giudice risolvere come questione che inerisce il "merito" della sua giurisdizione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 03 febbraio 2016, n. 2052, in motivazione). Ciò in quanto la previsione di particolari materie nelle quali sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. trova fondamento nell'esigenza, che riposa negli artt. 24 e 111 Cost., di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica: esigenza che non si giustifica quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le attribuisce per la cura dell'interesse pubblico.
Nelle conclusioni la Corte ha dichiarata la giurisdizione dell'A.G.A..
L' ordinanza la trovate qui:
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161108/snciv@sU0@a2016@n22650@tO.clean.pdf

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