sabato 19 novembre 2016

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI CHE SI OCCUPANO DI SERVIZI SOCIALI O GESTIONE DI FARMACIE NON SPETTA ALCUNA RETRIBUZIONE

L´art. 6, comma 2 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122), al primo periodo ha previsto che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l´importo di 30 euro a seduta giornaliera.
Dal sito www.gazzettaamminisrativa.it si apprende che la Corte dei conti, Sezione regionale per l'Abruzzo in base alla norma citata ha ritenuto, con deliberazione del 10 novembre scorso, che la stessa sia applicabile nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale, che svolga servizi sociali e assistenziali e, in particolare, la gestione di farmacie comunali, trova applicazione la disposizione secondo cui la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica.
Questo parere è conforme alla giurisprudenza consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ( Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni 27 novembre 2012, n. 507, 23 novembre 2011, n. 616 e 15 gennaio 2013, n. 1, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione 12 febbraio 2013, n. 4) circa l’applicabilità della norma alle aziende speciali.

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