Sulla Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 novembre è stata pubblicata la legge 14 novembre 2016, n. 220. Disciplina del cinema e dell’audiovisivo.
Si tratta di un testo di legge che, per la prima volta dal 1949, detta una disciplina sistematica del settore cinematografico e della produzione audiovisiva, razionalizzando le misure di investimento previste per tali settori. Inoltre, è prevista la delega per il riordino dello spettacolo dal vivo. Si tratta di una legge molto attesa dalle donne e dagli uomini del cinema.
La legge si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'intervento statale in tutte le tipiche e complesse attività di disciplina e sostegno del settore cinematografico costituisce il livello di governo più adeguato per la disciplina della materia (sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 19 luglio 2005). Il testo peraltro, in più punti, tiene conto del necessario coinvolgimento degli enti di livello territoriale, sotto il profilo sia organizzativo sia procedimentale.
Le linee di intervento previste sono sei:
1) l'istituzione di un «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo», destinato a sostenere gli interventi previsti dal disegno di legge, ed alimentato -- così come avviene nell'ordinamento francese, secondo quanto disposto con il Code du cinéma et de l'image animée -- direttamente, in misura comunque non inferiore a 450 milioni di euro annui, da una quota parte degli introiti erariali derivanti dalle attività di programmazione e trasmissione televisiva, dalle attività di proiezione cinematografica e dall'erogazione di servizi di accesso ad internet da parte delle imprese telefoniche e di telecomunicazione, dunque attraverso un «autofinanziamento» della filiera produttiva;
2) il potenziamento degli strumenti di sostegno finanziario, come il tax credit: sono previste sei ipotesi di credito di imposta, volte ad incentivare l'esercizio dell'attività di produzione e distribuzione cinematografica ed audiovisiva e a favorire l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi; sono altresì rafforzati i contributi di tipo automatico;
3) la conseguente riduzione della percentuale di contributi selettivi, che costituirà, al massimo, il 15 per cento degli importi erogati con il citato «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo»; sono altresì abolite le commissioni ministeriali che avevano il compito di stabilire la misura dei contributi riconosciuti alle imprese;
4) la valorizzazione delle sale cinematografiche, da perseguire prevedendo la possibilità di introdurre, con leggi regionali, previsioni urbanistiche ed edilizie dirette a favorire e incentivare il potenziamento e la realizzazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali;
5) il riordino normativo, mediante deleghe legislative, di importanti settori e strumenti nel cinema e nell'audiovisivo;
6) la profonda riorganizzazione del settore dello spettacolo dal vivo, attraverso la previsione di una delega legislativa per un «Codice dello spettacolo», con l'introduzione di nuove previsioni e la revisione della disciplina esistente, così da conferire al settore, con particolare riguardo al sostegno dello Stato, un nuovo e più organico assetto, ispirato, tra l'altro, ai princìpi della semplificazione delle procedure amministrative e della razionalizzazione della spesa, e volto a incentivare la qualità artistico-culturale delle attività nonché migliorare la fruizione delle stesse da parte della collettività.
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