sabato 31 gennaio 2015

LA RIFORMA DELLA P.A. PROCEDE, UN EMENDAMENTO CAMBIERA' I RAPPORTI TRA CITTADINO E AMMINISTRAZIONE

Il senatore Pagliari (PD) , relatore al disegno di legge sulla riforma della pubblica amministrazione (n.1577) ha presentato un interessante emendamento (n.1500) per introdurre la carta della cittadinanza digitale, invertendo i rapporti tra cittadino e P.A.: «Art. 1. - (Carta della cittadinanza digitale). – 1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, a invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, uno o più decreti legislativi, volti a modificare e integrare il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito "CAD"), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on line delle pubbliche amministrazioni e, a tal fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni;
b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità e trasparenza di cittadini e imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" (digital first);
c) garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto; l'alfabetizzazione digitale; la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;
d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e resilienza dei sistemi;
e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID) anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati al predetto Sistema;
f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua dei segni;
g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;
h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;
i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive".
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;».

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