La Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Regione Puglia, in data 13 gennaio 2015 con il Parere n. 1 si è occupata delle società partecipate e dell'annoso problema delle assunzioni con particolare riguardo al lavoro flessibile affermando il principio secondo cui il carattere temporaneo ed eccezionale del ricorso al lavoro flessibile deve trovare applicazione anche per gli organismi partecipati. La Corte ha anche sottolineato che in base alle modifiche apportate all' art. 18, c. 2 bis, del D. L. n. 112/2008, avvenuta con il D. L. n. 90/2014, anche le società partecipate devono uniformarsi al principio di riduzione dei costi del personale; pertanto devono garantire il contenimento anche di tali forme di assunzione. Anche il lavoro flessibile ricade ovviamente in tale fattispecie così non è possibile che una società a partecipazione pubblica totale o di controllo ricorra alla somministrazione di lavoro anche oltre i limiti temporali di trentasei mesi previsti dal citato D. Lgs. n. 368/2001 in quanto qualora dovesse verificarsi il superamento del predetto limite temporale il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo indeterminato.
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