Con la legge 18 aprile 2005, n. 62, il legislatore è intervenuto a modificare la disciplina sanzionatoria dettata dal t.u.f. e ha previsto, tra l’altro, che, in caso di condanna per un illecito amministrativo sanzionato dal medesimo testo normativo, ove non sia possibile confiscare il prodotto o il profitto dell’illecito e i beni utilizzati per commetterlo, sia disposta la confisca di “somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente” (art. 187-sexies, co. 2).
Ora la Cassazione Civile, Sezione II con l’ordinanza n.31143 del 14 settembre, depositata il 29 dicembre, è tornata sul tema della legittimità costituzionale del regime transitorio della confisca per equivalente prevista dall’art. 187-sexies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito t.u.f.), ponendo la seguente questione: è compatibile con il quadro costituzionale e, in particolare, con gli artt. 3, 25, co. 2, e 117, co. 1, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU) la previsione normativa che estende l’operatività della misura ablatoria anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge che l’ha introdotta e ciò quand’anche queste siano state trasformate da reato a illecito amministrativo, ma “il complessivo trattamento sanzionatorio generato dalla depenalizzazione sia in concreto meno favorevole di quello applicabile in base alla legge vigente al momento della commissione del fatto”?
Nell’ordinanza in esame, il Collegio ha rimesso alla Corte Costituzionale ogni decisione.
Nessun commento:
Posta un commento