martedì 3 marzo 2020

LA CORTE DI CASSAZIONE VI SEZ. PENALE CONDANNA UN MEDICO DI GUARDIA MEDICA PER VER RIFIUTATO DI RECARSI A DOMICILIO DI UN MALATO TERMINALE


La Corte di Cassazione con sentenza n. 8377 del 28 gennaio 2020 ha confermato la condanna della Corte di Appello per un medico della guardia medica per il reato di omissione di atti d'ufficio che non aveva aderito alla richiesta di intervento domiciliare urgente per una malata terminale, limitandosi a suggerire l'opportunità di richiedere l'intervento del 118 per il trasporto in ospedale, dimostrando in questo modo di essersi reso conto che la situazione richiedeva l'intervento urgente di un sanitario.
La Suprema Corte ha ritenuto che la conclusione cui è pervenuto il giudice di merito è conforme all'orientamento di legittimità secondo il quale sussiste il reato di omissione di atti d'ufficio nell'ipotesi in cui un sanitario addetto al servizio di guardia medica non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente, limitandosi a suggerire al paziente l'opportunità di richiedere l'intervento del "118" per il trasporto in ospedale, dimostrando così di essersi reso conto che la situazione denunciata richiedeva il tempestivo intervento di un 
sanitario (Sez. 6, n. 35344 del 28/05/2008, Nikfam, Rv. 241250); come pure è stato affermato che integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di recarsi al domicilio di un paziente malato terminale per la prescrizione di un antidolorifico per via endovena e si limiti a formulare per via telefonica le sue valutazioni tecniche e a consigliare la somministrazione di un altro farmaco di cui il paziente già dispone, trattandosi di un intervento improcrastinabile che, V, assenza di altre esigenze del servizio idonee a determinare un conflitto di doveri, oeve essere attuato con urgenza, valutando specificamente le peculiari condizioni del paziente (Sez. 6, n. 43123 del 12/07/2017, Giancristofaro, Rv. 271378), essendo stato chiarito che ìl delitto descritto nell'art. 328 cod. pen. è reato di pericolo, perché prescinde dalla causazione di un danno effettivo e postula semplicemente la potenzialità del rifiuto a produrre un danno o una lesione e la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il principio che l'esercizio del potere dovere del medico di valutare la necessità della visita domiciliare ex art. 13, comma 3, d.P.R. n. 41/1991 è pienamente sindacabile da parte del giudice sulla base degli elementi di prova acquisiti (ex multis: Sez. 6, n. 23817 del 30/10/2012, dep. 31/05/2013, Rv. 255715; Sez. 6, n. 35526 del 06/07/2011, Rv. 250876; Sez. 6, n. 12143 dell' 11/02/2009, Rv. 242922).

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