mercoledì 11 maggio 2016

LA CAMERA HA APPROVATO LA PROPOSTA DI LEGGE PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO

Oggi in Aula alla Camera è stato approvato il disegno di legge: Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato  (A.C. 2039-A).
Per "consumo di suolo": si intende l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale soggetta ad interventi di impermeabilizzazione.
Si tratta di un provvedimento già presentato nel corso della passata legislatura dall'allora Ministro Catania e  ripresentato dallo stesso in veste di deputato, ma anche da altri, che giunge, con molte modifiche all'approvazione in prima lettura.
L'articolo 1 stabilisce, al comma 1, che la legge - in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'UE - detta princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di perseguire le seguenti finalità: promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente; contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. Con riferimento alle norme richiamate si ricorda che l'art. 9 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, mentre l'art. 44 della Costituzione stabilisce che "al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie...". L'art. 117 della Costituzione assegna la materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali alla competenza esclusiva dello Stato, mentre colloca tra le materie di legislazione concorrente il governo del territorio. Riguardo al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), si ricorda che l'art. 11 stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile, mentre l'art. 191 indica le seguenti finalità cui deve mirare la politica ambientale dell'UE: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
Si parla molto di riuso e di rigerenerazione urbana e quindi si dovrà fare grande attenzione ad un uso appropriato di queste opportunità.
Molti ambientalisti ritengono che si sarebbe dovuto fare di più, ma evidentemente alla Camera non c'era una maggioranza sufficiente a portare avanti una riforma più rigorosa, ora la parola passa al Senato...

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