sabato 28 maggio 2016

IMU TERRENI AGRICOLI 2016

La Legge di Stabilità 2016 ha messo, si spera, la parola fine ai numerosi provvedimenti che hanno modificato la normativa dell'IMU sui terreni agricoli.
Così a decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 
Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione.
Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Tutti gli altri terreni che non rientrato in queste esenzioni pagano l'IMU.
A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, che prevedevano tra l'altro:
-l'esenzione nei terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
la detrazione di Euro 200,00 per i terreni, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, presenti nella Circolare 9/1993 e non più esenti nel 2015;
-l'esenzione e detrazione per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e da IAP e concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e da IAP iscritti nella previdenza agricola;
una particolare applicazione dell'IMU relativamente al 2014 in funzione della pubblicazione del Decreto del 28 novembre 2014 che ridefiniva i Comuni montani in base all'altitudine.
Escludendo quindi i terreni agricoli esenti, i terreni/terreni agricoli sono soggetti a IMU ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune con aliquota variabile dal 4,6 per mille al 10,6 per mille.
Per i terreni agricoli il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è 135.
In ogni caso si consiglia di verificare la deliberazione che ogni Comune adotta annualmente per definire le aliquote dell'IMU.

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