La Legge di Stabilità 2016 ha messo, si spera, la parola fine ai numerosi provvedimenti che hanno modificato la normativa dell'IMU sui terreni agricoli.
Così a decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione.
Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Tutti gli altri terreni che non rientrato in queste esenzioni pagano l'IMU.
A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, che prevedevano tra l'altro:
-l'esenzione nei terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
la detrazione di Euro 200,00 per i terreni, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, presenti nella Circolare 9/1993 e non più esenti nel 2015;
-l'esenzione e detrazione per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e da IAP e concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e da IAP iscritti nella previdenza agricola;
una particolare applicazione dell'IMU relativamente al 2014 in funzione della pubblicazione del Decreto del 28 novembre 2014 che ridefiniva i Comuni montani in base all'altitudine.
Escludendo quindi i terreni agricoli esenti, i terreni/terreni agricoli sono soggetti a IMU ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune con aliquota variabile dal 4,6 per mille al 10,6 per mille.
Per i terreni agricoli il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è 135.
In ogni caso si consiglia di verificare la deliberazione che ogni Comune adotta annualmente per definire le aliquote dell'IMU.
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