lunedì 9 maggio 2016

LA RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL SINDACO

La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario deve essere sottoscritta dal Sindaco ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) Sistema e esiti dei controlli interni; 
b) Eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 
f) Quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
La sottoscrizione del Sindaco deve avvenire non oltre il sessantesimo giorno (termine modificato dall'art. 11 del  D.L. n.16/2014, convertito con L. 68/2014) antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione, la stessa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell’ente locale e trasmessa entro tre giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti; infine la relazione, unitamente alla certificazione devono essere pubblicate sul sito web del Comune entro i sette giorni successivi.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno dovranno avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Come deve essere fatta la relazione: l’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia, per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.
Le tabelle da riempire sono contenute nello schema della relazione approvato con D.M. 26 aprile 2013 e sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del TUEL e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. 
Pertanto, i dati riportati devono trovare corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del Comune o al segretario generale sono ridotti della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. 
Il sindaco è inoltre tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito. 
La Corte dei conti ha chiarito che la competenza ad applicare le sanzioni spetta all'ente, in particolare agli uffici preposti alla liquidazione delle competenze (deliberazione 15/2015 della sezione Autonomie).
Quindi nel caso di scioglimento anticipato del consiglio, infine, il sindaco deve sempre ricordarsi di firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il Comune.
Per quanto riguarda il Comune di Sabaudia siamo ancora in tempo ma, nonostante le ricerche, non ho rinvenuto la relazione relativa al precedente mandato (2009-2012), nel caso in cui non fosse stata predisposta la relazione a chi tocca intervenire?  

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