lunedì 23 maggio 2016

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE: QUESTO SCONOSCIUTO

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 38, supplemento ordinario n.1, è stata pubblicata la Relazione del Difensore civico regionale sull'attività svolta nel 2015. 
Una relazione che manifesta una attività svolta per adempimenti e le difficoltà a ricevere risposte dalle amministrazioni interessate.
La relazione la trovate qui:
http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur#
Il livello di soddisfazione come cittadino, almeno nei casi in cui mi sono dovuto rivolgere a questo istituto non è stato soddisfacente. 
Com'è noto, da alcuni anni è stata impedita ai Comuni di piccole e medie dimensioni di avere u difensore civico per ragioni economiche (sarebbe bastato rendere l'incarico gratuito) e quindi molti cittadini sono costretti a rivolgersi al Difensore civico regionale che peraltro è molto limitato nella sua possibilità di intervento.
Infatti, in base alla L. R. 17/80 però il Difensore civico regionale ha i seguenti compiti:
  • concorre all'esercizio della partecipazione popolare all'attività amministrativa della Regione nonché degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, interamente dipendenti dalla Regione o con partecipazione di capitali regionali, anche al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'attività stessa. 
  • In particolare, e' di competenza del difensore civico l'intervento sull'attività delle strutture: a) del Consiglio e della Giunta regionale; b) degli enti sub regionali non territoriali operanti nelle materie di competenza della Regione; c) delle aziende consortili dipendenti; d) degli enti o delle aziende con partecipazione di capitale regionale; e) delle unita' sanitarie locali in relazione agli atti soggetti all'approvazione della Regione ovvero su quelli preordinati ad adempimenti nonché a provvedimenti di competenza regionale; f) degli enti locali destinatari di deleghe o sub deleghe da parte della Regione, presso i quali non siano istituiti dai rispettivi statuti o non siano ancora operanti difensori civici. 
  • Il difensore civico può, altresì, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie, presso gli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale.
Pertanto per quanto riguarda i Comuni non è facile trovare nel difensore civico una risposta.
Ora il decreto delegato dalla L. 124/2015 sulla trasparenza approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri (seduta n. 117) affida con l'art. 6 nuovi compiti ai Difensori civici assegnando anche un termine di trenta giorni per le decisioni con possibilità di ricorrere in particolare avverso il diniego all'accesso civico da parte dei cittadini e comunque i materia di omessa trasparenza da parte degli enti locali.
Non sarà facile trasformare l'attuale organizzazione del Difensore civico regionale in qualcosa che possa assolvere anche a questi nuovi adempimenti.


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