Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 38, supplemento ordinario n.1, è stata pubblicata la Relazione del Difensore civico regionale sull'attività svolta nel 2015.
Una relazione che manifesta una attività svolta per adempimenti e le difficoltà a ricevere risposte dalle amministrazioni interessate.
La relazione la trovate qui:
http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur#
La relazione la trovate qui:
http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur#
Il livello di soddisfazione come cittadino, almeno nei casi in cui mi sono dovuto rivolgere a questo istituto non è stato soddisfacente.
Com'è noto, da alcuni anni è stata impedita ai Comuni di piccole e medie dimensioni di avere u difensore civico per ragioni economiche (sarebbe bastato rendere l'incarico gratuito) e quindi molti cittadini sono costretti a rivolgersi al Difensore civico regionale che peraltro è molto limitato nella sua possibilità di intervento.
Infatti, in base alla L. R. 17/80 però il Difensore civico regionale ha i seguenti compiti:
- concorre all'esercizio della partecipazione popolare all'attività amministrativa della Regione nonché degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, interamente dipendenti dalla Regione o con partecipazione di capitali regionali, anche al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'attività stessa.
- In particolare, e' di competenza del difensore civico l'intervento sull'attività delle strutture: a) del Consiglio e della Giunta regionale; b) degli enti sub regionali non territoriali operanti nelle materie di competenza della Regione; c) delle aziende consortili dipendenti; d) degli enti o delle aziende con partecipazione di capitale regionale; e) delle unita' sanitarie locali in relazione agli atti soggetti all'approvazione della Regione ovvero su quelli preordinati ad adempimenti nonché a provvedimenti di competenza regionale; f) degli enti locali destinatari di deleghe o sub deleghe da parte della Regione, presso i quali non siano istituiti dai rispettivi statuti o non siano ancora operanti difensori civici.
- Il difensore civico può, altresì, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie, presso gli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale.
Ora il decreto delegato dalla L. 124/2015 sulla trasparenza approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri (seduta n. 117) affida con l'art. 6 nuovi compiti ai Difensori civici assegnando anche un termine di trenta giorni per le decisioni con possibilità di ricorrere in particolare avverso il diniego all'accesso civico da parte dei cittadini e comunque i materia di omessa trasparenza da parte degli enti locali.
Non sarà facile trasformare l'attuale organizzazione del Difensore civico regionale in qualcosa che possa assolvere anche a questi nuovi adempimenti.
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