La Commissione speciale costituita dal Consiglio di Stato i data 5 maggio ha formulato il parere n.1113 in merito allo schema di decreto trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale
IL Consiglio, dopo aver premesso che sull'intero impianto della legge di delega n. 124 del 2015 ed anche con riferimento all’art. 11, comma 1, lett. p), pende la questione di costituzionalità, sollevata dalla Regione Veneto avanti alla Corte costituzionale, ha evidenziato alcuni dei punti più importanti del testo esaminato.
a) la nomina del direttore generale dell’azienda sanitaria articolata secondo un procedimento che vede in una prima fase la formazione di elenco nazionale di idonei da parte di una Commissione apposita, all’esito di una selezione che richiede rigorosi requisiti di ammissione e vede l’assegnazione di un punteggio da 75 a 100, e in una seconda fase una procedura selettiva non concorsuale su base regionale, alla quale possono concorrere solo soggetti iscritti nell'elenco nazionale, a conclusione della quale la Commissione propone al Presidente della Giunta Regionale una terna di nomi, il tutto secondo criteri meritocratici e procedure ispirate alla massima trasparenza, pur nella riaffermata natura fiduciaria e ampiamente discrezionale della nomina, quale atto di alta amministrazione, da parte della Regione;
b) l’organizzazione, su base regionale (o eventualmente anche interregionale, avvalendosi dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS – e in collaborazione con le Università o soggetti pubblici e privati), del corso di formazione in materia di sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria per la costituzione di un management sanitario dotato di alte capacità imprenditoriali e tendenzialmente indipendente, proprio per il suo elevato bagaglio tecnico di professionalità, da influenze politiche;
c) una procedura complessa per la nomina, conferma e revoca dei direttori generali, con previsione del contraddittorio e rafforzamento di obblighi motivazionali per i provvedimenti di revoca dall'incarico;
d) la maggiore responsabilizzazione gestionale del direttore generale anche in ordine al rispetto degli obblighi di trasparenza e all’equilibrio economico dell’azienda, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale e al rispetto dell’appropriatezza prescrittiva di cui all’art. 9-quater, comma 6, del d.l. n. 78 del 2015;
e) la nomina dei direttori sanitari e amministrativi, da parte del direttore generale, tra i soggetti idonei contenuti nell'elenco formato da apposita Commissione regionale, con limitazione di un potere tendenzialmente illimitato e di natura fiduciaria, originariamente previsto dall’art. 3, comma 1-quinquies, del d. lgs. n. 502 del 1992.
Nulla di nuovo sotto il sole, in quanto già all'inizio degli anni '90 c'era un albo nazionale e poi erano le regioni a seguire la fase successiva; ora viene richiesta una maggiore qualificazione e sono previsti corsi e l'iscrizione ad un elenco regionale anche per il direttore sanitario e quello amministrativo-
Un aspetto negativo della procedura seguita è stato sottolineato nel mancato coinvolgimento delle associazioni rappresentative degli utenti del Servizio sanitario e di quelle degli operatori del settore.
Un'altra criticità è stata individuata dal Consiglio di Stato nelle modalità di iscrizione all'elenco nazionale dei direttori generali e la valutazione da parte delle singole Commissioni regionali che lascia comunque un'ampia discrezionalità dell’organo politico regionale.
Anche la frequenza dei corsi regionali quale requisito di ammissione all'elenco nazionale dei direttori generali è parso un aspetto non esente da criticità.
Anche la frequenza dei corsi regionali quale requisito di ammissione all'elenco nazionale dei direttori generali è parso un aspetto non esente da criticità.
Ma gli aspetti più rilevanti di criticità sollevati dal Consiglio hanno riguardato i criteri per la valutazione dell'operato dei direttori generali, che restano ancora generici e anch'essi a rischio di discrezionalità.
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