sabato 7 maggio 2016

LA SEZIONE DELLE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI SI PRONUNCIA SULLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI PERSONALE


La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG ha preso i esame l'art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 - Interpretazione delle vigenti disposizioni vincolistiche in materia di spesa del personale, anche alla luce dell’evoluzione ordinamentale intervenuta per effetto del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante la novella legislativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
Dopo un lungo e articolato ragionamento la Corte è arrivata a stabilire i seguenti principi:
1. Alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 557 e ss., l. n. 296/2006, in materia di riduzione delle spese di personale. 
2. Secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permane, a carico degli enti territoriali, l’obbligo di riduzione di cui all’art. 1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013. 
3. Con riferimento al parametro dell’art. 1, comma 557, lett. a), l. n. 296/2006, non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti. 29 
4. Il principio contabile di cui all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, disciplina compiutamente la corretta imputazione degli impegni per la spesa del personale per effetto del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile. 
5. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata e conseguentemente non assume rilevanza nella determinazione del denominatore del rapporto spesa del personale/spesa corrente.” 
Leggete qui il testo integrale della delibera:
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2016/delibera_16_2016.pdf

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