lunedì 2 maggio 2016

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

L'ANAC ha messo in rete per la consultazione le proprie Linee guida per la funzione di direttore dell'esecuzione.
Rammento che la scadenza del termine per le osservazioni è stata fissata alle ore 12 del 16 maggio. 
Il Codice stabilisce espressamente all'art. 101 che l’esecuzione dei contratti di servizi e forniture (oltre che di lavori) è diretta dal RUP che assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni. 
L’art. 102 precisa, inoltre, che il RUP controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell’esecuzione. Agli artt. 31 e 111, comma 2, è stabilito, altresì, che il Direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il medesimo RUP e che l’ANAC, con proprio atto, definisce l’importo massimo e la tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il direttore dell’esecuzione del contratto. Qualora non vi sia tale coincidenza, il RUP ed il Direttore dell’esecuzione debbono svolgere le rispettive attività in stretto coordinamento. 
Il Direttore dell’esecuzione rappresenta, nei confronti dell’impresa, l’amministrazione committente e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della stazione appaltante con l’impresa aggiudicatrice, dall’altro, del potere di ingerenza e di controllo dell’amministrazione sull'esecuzione del contratto. III. Compiti del Direttore dell’esecuzione L’articolo 111, comma 2, del nuovo Codice enuncia in linea generale i compiti del Direttore dell’esecuzione, individuandoli nel coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione. La direzione dell’esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l’esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. A tal fine è necessario che nel contratto sottoscritto tra le parti siano dettagliatamente riportate, tra l’altro, le condizioni migliorative offerte nell'ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa e le modalità di esecuzione del servizio e/o di consegna della fornitura. Devono, inoltre, essere indicati, in modo preciso, i controlli sulla regolarità e qualità della prestazione resa, le penali per eventuali inadempimenti, i casi di sospensione, risoluzione o recesso del contratto e quelli relativi ad eventuali premi o incentivi, precisando le modalità per l’irrogazione delle penali, per la sospensione, risoluzione o recesso del contratto o per la corresponsione dei premi. Nel contratto devono, inoltre, essere indicati i mezzi e le risorse messi eventualmente a disposizione da parte di un’impresa ausiliaria, allegando il relativo contratto di avvalimento, nonché l’intenzione di ricorrere al subappalto, specificando per quale parte dell’affidamento. Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dell’esecuzione è tenuto, inoltre, ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c. e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c..
Qui si trova il link per il testo integrale messo a disposizione per la consultazione:

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