L'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato martedì 26 aprile 2016, il disegno di legge n. 3672-A, già approvato dal Senato, sulla riforma della magistratura onoraria.
Una piccola rivoluzione che interesserà quasi la metà dei procedimenti anche penali.
I principi e criteri direttivi enunciati riguardano: l'esigenza di disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio. Come novità, rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente su giudici di pace e GOT (quest'ultima comune a quella dei VPO), si segnala anzitutto che il titolo di studio richiesto per la nomina è la sola laurea in giurisprudenza.
In relazione ai nuovi titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario (esercizio, anche pregresso, delle funzioni giudiziarie onorarie e della professione forense o notarile; insegnamento di materie giuridiche nelle università) risultano non previsti alcuni specifici titoli preferenziali oggi stabiliti dall'ordinamento giudiziario e dalla legge 374/1991. A parità di titoli preferenziali si prevede inoltre che abbia la precedenza chi abbia maggior anzianità professionale e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.
Una ulteriore novità è prevista in relazione ad uno specifico motivo ostativo alla nomina a magistrato onorario: nonostante il possesso dei titoli previsti non potrà, infatti, essere nominato chi è già stato collocato in pensione.
Diversamente da quanto ora previsto, il bando di concorso per titoli per magistrato onorario è di competenza della sezione autonoma della magistratura onoraria delConsiglio giudiziario.
Sono previste norme per la formazione prima di essere immessi nelle funzioni giudiziarie onorarie, il principio di delega rimette alle disposizioni adottate nell'esercizio della delega la disciplina sulla durata e le modalità di svolgimento del periodo formativo.
Sarà la sezione autonoma della magistratura onoraria presso il Consiglio giudiziario (anziché, come attualmente, il Consiglio giudiziario) a formulare un giudizio di idoneità e a proporre al CSM una graduatoria degli idonei alla nomina a magistrato .
E' esplicitamente escluso dal principio di delega che al magistrato onorario sia dovuta - durante il tirocinio - qualche forma di indennità.
Altro obiettivo della delega è quello di operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale A tale scopo è prevista una formazione permanente decentrata, valida per l'intera magistratura onoraria, con la partecipazione dei magistrati onorari a corsi dedicati di cadenza almeno semestrale, organizzati sulla base dei programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.
Sono poi previste disposizioni immediatamente precettive - nelle more dell'attuazione della riforma - sulla formazione permanente decentrata e sulla partecipazione degli attuali magistrati onorari, giudicanti (giudici di pace e GOT) e requirenti (VPO) alle citate riunioni trimestrali organizzate, rispettivamente, dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica.
Sono previste anche numerose incompatibilità
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