Con Decreto del 26 aprile 2016 il Ministro dell'Interno ha stabilito le modalità per le fusioni di Comuni per l'anno 2016 e le modalità e i termini di attribuzione dei contributi straordinari previsti dalla legge (articolo 15, comma 3, dei testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modificazioni, comma così modificato dall'art. 12 (comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68), che testualmente prevede: "Al fine di favorire la fusione dei comuni oltre ai contributi della regione, Io Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono"
Com'è noto ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, comma inserito dall'art. 1, comma 18, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, "A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.
Pertaqnto dall'anno 2016, ai comuni di cui all'articolo interessati ai processi di fusione spetta, per un periodo di dieci anni un contributo straordinario pari al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro.
La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora le richieste di contributo erariale determinato nelle modalità normative richiamate risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di un anno, incrementato del 4% per ogni anno di anzianità aggiuntiva fino al 40% per le fusioni con anzianità pari a 10 anni. Diversamente, nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.
Seguono le modalità e i termini per le richieste e istruzioni nel caso di Comuni che decidano di unirsi ad altri Comuni già oggetto di fusione.
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