Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 1595/2016 ha ritenuto che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 35 del d.P.R. 207 del 2010, la relazione del geologo debba necessariamente essere posta a corredo del progetto esecutivo (ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, “il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo”).
E’ stato rilevato – in modo parimenti condivisibile – che la previsione di cui all'articolo 35 deve essere letta in combinato disposto con quella di cui al precedente articolo 26, comma 1, lettera a), secondo cui il progetto esecutivo deve necessariamente comprendere –inter alia – la relazione geologica (e ciò, anche a prescindere dall'espresso richiamo che di tale obbligo sia stato fatto nell'ambito della lex specialis di gara).
La mancata indicazione del nominativo del geologo non rappresentasse una mera irregolarità (pur se essenziale) della domanda di partecipazione, ma concretasse piuttosto il difetto di un elemento essenziale dell’offerta il quale, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 46 del ‘Codice’, non poteva che comportare l’esclusione dell’appellante *** dalla gara.
La sentenza integrale si trova qui:
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