lunedì 2 maggio 2016

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SUL RIEMPIMENTO DELLE CAVE ABBANDONATE

In molte zone d'Italia esistono cave abbandonate che in qualche caso sono state utilizzate per la discarica di rifiuti, anche al fine del loro riempimento.
Per un problema avvenuto in provincia di Bari si è arrivati alla Corte di Giustizia europea con il procedimento n. C-147/15.
Al riguardo l' Avvocato Generale Juliane Kokott nel proprio intervento ha in primo luogo esaminato se l'utilizzo di rifiuti per la ripiena di una cava dismessa costituisca un procedimento di recupero o di smaltimento dei rifiuti.
Nella requisitoria dell'Avv. Kokott si sostiene che l'art. 10, par. 2, della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive deve essere interpretato nel senso che il riempimento di una cava con rifiuti non derivanti da attività estrattive rientra nella sfera di applicazione delle disposizioni sui rifiuti contenute nella direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti solo se sono soddisfatte le condizioni di applicazione di quest'ultima direttiva.
La direttiva 1999/31 non si applica al recupero, ma solo allo smaltimento di rifiuti mediante deposito degli stessi sulla o nella terra.
Il riempimento di una cava con rifiuti non derivanti da attività estrattive costituisce un recupero se le autorità competenti constatano che i rifiuti svolgono una funzione utile, sostituendo effettivamente altri materiali, caratteristica che in particolare presuppone l'idoneità dei rifiuti a sostituire tali materiali.

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