mercoledì 31 maggio 2017

ECCO IL TESTO DELLA NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO OCCASIONALE (EX VOUCHER)

Ieri la camera dei Deputati ha votato la fiducia al Governo sulla manovra economica che di fatto si è tradotta in un documento in cui sono state inserite tante di quelle cose che forse si potrebbe anche dire che il testo originario è stato stravolto, da una legge per ricondurre le finanze entro i limiti posti dalla UE ad una legge di spesa.
Tra le tante novità (?) introdotte c'è l' articolo 54-bis, recante una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (ex voucher): sono definite tali le attività lavorative che danno luogo (in un anno civile) a compensi (esenti da imposizione fiscale, non incidenti sull'eventuale stato di disoccupazione e computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno) complessivamente non superiori (commi 1 e 4):  
- 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori; 
- 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; 
- 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore. In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. 
E’ prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione (senza applicazione della procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004) (comma 20). Per quanto attiene il limite di reddito degli utilizzatori, alcuni compensi dei prestatori sono computati al 75% del loro importo (comma 8): si tratta: 
- dei titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 
- dei giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario); 
- delle persone disoccupate (ex articolo 19 del D.Lgs. 150/2015); 
- dei percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (in tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo). 
Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica, ed ha l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) (comma 2). Inoltre, trovano applicazione nei confronti del prestatore le disposizioni vigenti in materia di riposo giornaliero e settimanale e delle pause (ex articoli da 7 a 9 del D.Lgs. 266/2003) e quelle in materia di sicurezza sul lavoro (la cui applicazione però, è circoscritta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, ai prestatori che svolgano la prestazione a favore di un committente imprenditore o professionista) (comma 3). Inoltre, non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso (o abbia cessato) da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (comma 5). 
È previsto l’obbligo di registrazione (con relativi adempimenti), per gli utilizzatori e i prestatori che vogliono utilizzare le prestazioni occasionali, in un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamenti elettronici. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite i consulenti del lavoro (tramite i patronati esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia) (comma 9). 
Alle prestazioni di lavoro occasionali possono ricorrere le persone fisiche o altri utilizzatori (comma 6). Per quanto concerne le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando il Libretto Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l’INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici - inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione -; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. 
Ogni Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento con valore  nominale di 10 euro per prestazioni non superiori ad un’ora; di tale somma 1,65 euro e 0,25 euro sono a carico dell’utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla Gestione separata e per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 0,10 euro sono invece destinati al finanziamento degli oneri gestionali (comma 11); gli utilizzatori (ai sensi del comma 12), devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione; Per quanto concerne gli altri utilizzatori, possono ricorrere a prestazioni occasionali mediante uno specifico contratto di prestazione occasionale (comma 13). Per l’attivazione di tale contratto, ciascun utilizzatore deve versare (attraverso la piattaforma informatica INPS) le somme dovute, secondo specifiche modalità (definite al comma 9) L’1% degli importi versati è per il finanziamento degli oneri gestionali (comma 15). La misura minima del compenso è pari a 9 euro; per il settore agricolo è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata (33% del compenso) e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (3,5% del compenso) (comma 16). Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, fra l’altro, le seguenti informazioni: 
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore; 
- il luogo di svolgimento della prestazione; 
- l’oggetto della prestazione; 
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni; 
- il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata (fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16) (comma 17). 
Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione SMS o di posta elettronica. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione (comma 18). 
È fatto divieto di utilizzare il contratto di prestazione occasionale (comma 14): 
- per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; 
- per le imprese dell’edilizia e di settori affini, le imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, le imprese del settore miniere, cave e torbiere. 
- nell’esecuzione di appalti di opere o servizi; 
- da parte di imprese del settore agricolo, salvo che per i soggetti di cui al comma 8 (pensionati, studenti, disoccupati, precettori di prestazioni integrative del salario), purché non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Sia per il Libretto Famiglia, sia per il contratto di prestazione occasionale, l’INPS provvede al pagamento del compenso entro il 15 del mese successivo alla prestazione, mediante specifico accredito su c/c bancario o bonifico bancario (con oneri in quest’ultimo caso a carico del prestatore). L’INPS, inoltre, attraverso la richiamata piattaforma informatica, provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali e al trasferimento all’INAIL dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché dei dati sulle prestazioni di lavoro occasionale nel periodo di riferimento (comma 19). Le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale), esclusivamente (comma 7):  
- nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali; 
- per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; 
-  per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato; - per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli. Infine, si prevede l’obbligo, per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di trasmettere alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno (previo confronto con le parti sociali) una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative in oggetto (comma 21).

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