venerdì 12 maggio 2017

IDENTIFICATI I SISTEMI SI SORVEGLIANZA E I REGISTRI DI MORTALITA' DEL SSN

Il PNP 2010-2013 ha evidenziato che la scelta e lo sviluppo delle azioni di prevenzione devono essere fondati su una base di conoscenza adeguata dei problemi, dell’efficacia delle soluzioni e dell’adeguatezza dei processi di realizzazione. La sorveglianza è la principale categoria di attività attraverso cui la prevenzione costruisce questa conoscenza orientata all’azione, utilizzando sia sistemi di sorveglianza e registri ad hoc, sia sistemi informativi sanitari e statistici correnti e crea­ti per altri scopi. Gli altri principali livelli di assistenza sanitaria hanno espresso analoghe esigenze conoscitive soprattutto per scopi di programmazione e monitoraggio delle prestazioni e delle attività previste nei LEA.
Con il programma del CCM dell’anno 2011 è stata prevista la realizzazione di uno specifico progetto per “…elaborare una proposta di intesa su registri e sistemi di sorveglianza che sia giustificata su criteri di rilevanza”, anche in previsione dell’attuazione delle disposizioni legislative in materia di registri e sorveglianze.
Molti sistemi di sorveglianza e registri attivi in Italia sono fonti informative di fondamentale importanza che non sono ancora state disciplinate dal punto di vista della tutela della riservatezza.

Sulla G.U. n. 109 del 12 maggio è stato pubblicato il DPR 3 marzo 2017 recante l' Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie del SSN.
Si tratta di un provvedimento molto importante dal punto di vista epidemiologico con il quale sono istituiti una serie di sistemi di sorveglianza e di registri allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafi ci, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia e dei suoi trattamenti ed esiti o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita e per le seguenti finalità: 
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell’assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico; 
b) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie infettive al fine di contribuire, ove possibile, alla loro eliminazione ed eradicazione; 
c) studio dell’incidenza e della prevalenza delle malattie infettive, per poterne monitorare la diffusione e l’andamento ed effettuare idonei interventi di prevenzione e controllo; 
d) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o re-introduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo; 
e) tutela della salute del singolo caso di malattia infettiva, di eventuali contatti e della collettività, con l’adozione delle misure previste dall’art. 3, lettera f) , della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013; 
f) prevenzione primaria, secondaria e diagnosi; 
g) riduzione di morbosità e mortalità per malattie infettive; 
h) allerta rapido, per lo scambio di informazioni su eventi passibili di provvedimenti urgenti per la tutela della salute pubblica a livello nazionale e internazionale, con le Autorità competenti, in conformità alla normativa europea e internazionale; 
i) allineamento alla rete di sorveglianza comunitaria; 
j) potenziamento delle capacità di sorveglianza a livello nazionale; 
k) semplificazione delle procedure di scambio dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela; 
l) pianificazione sanitaria; 
m) valutazione e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate. 

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