L’art. 4 del D.L. 24/04/2017, n. 50 (attualmente in fase di conversione in legge), detta per la prima volta - con evidenti finalità di recupero di evasione fiscale - una disciplina fiscale specifica per i contratti di locazione “brevi”, definiti come “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online”.
La disciplina dei contratti di locazione di immobili ad uso di abitazione è dettata dalla L. 09/12/1998, n. 431, le cui disposizioni non si applicano agli alloggi locati esclusivamente per “finalità turistiche” (art. 1, comma 2, lettera c), della citata L. 431/1998).
Detti contratti pertanto potranno pertanto essere soggetti alla disciplina dell’art. 4 del D.L. 50/2017, se rispondenti ai requisiti dettati dalla stessa, e cioè:
- locatore persona fisica;
- durata non superiore a 30 giorni.
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