giovedì 25 maggio 2017

IL CONSIGLIO DI STATO RENDE DIFFICILE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Ancora difficoltà per dare concreta attuazione al diritto di accesso e superare le resistenze della burocrazia.
Lp'art. 23 del D.lgs 104/2010 prevede che le parti possano stare in giudizio senza l'assistenza del difensore in materia di accesso ai documenti.
Ora il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 2394 del 23 maggio 2017, si è pronunciata sulla portata applicativa dell'art. 23 del citato D. Lgs. 104/2010, e dell'art. 95 che, viceversa, prevede l'impossibilità in caso di proposizione di impugnazione.
Così il Collegio giudicante ha argomentato: "Ora, premesso che in primo grado il ricorrente si era difeso in proprio, avvalendosi dell’art. 23 (difesa personale delle parti) del codice del processo amministrativo secondo cui "Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa…", va rilevato che in questo grado d'appello è viceversa inderogabilmente necessaria l'assistenza del difensore, in quanto l’art. 95 (parti del giudizio di impugnazione) dello stesso codice stabilisce al comma 6 che "ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma 1, precedente".
Pertanto pur ammettendo che l'interessato possa difendersi da solo avanti al TAR se si arriva al Consiglio di Stato dovrà pagarsi un difensore.....rendendo così più costoso ottenere soddisfazione.....

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