lunedì 22 maggio 2017

IL FALSO IN BILANCIO NEGLI ENTI LOCALI SECONDO LA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, Sezione V con Sentenza n. 24878 del 14 marzo scorso ha allargato il concetto di falso in bilancio .
La Corte ha già più volte confermato la rilevanza dei falsi che attengono agli atti interni di un procedimento amministrativo (Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013, Budetta, Rv. 258952; Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012, Camera, Rv. 254388), ricordando che, ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituisce atto pubblico non solo l'atto destinato ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e P.A., ma anche gli atti cosiddetti interni cioè sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di  conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi.
Il bilancio consuntivo dell'ente comunale perviene alla sua definitiva approvazione da parte del consiglio ad esito di una procedura che è disciplinata nel Testo unico degli enti locali, agli artt. 227 e seguenti, ed è evidente che il procedimento comporta una serie di atti interni che possono a loro volta essere il frutto di un falso, materiale o ideologico.
In quanto documento rappresentativo di dati è del tutto evidente che il rendiconto  possa essere oggetto di falsificazione sia materiale, sia ideologica. 
Nel caso di specie una somma ricevuta dalla Cassa depositi e prestiti come entrata extratributaria e, quindi, come ricavo, era stata inserita come entrata piuttosto che come prestito, qual'era, il che costituisce un'ipotesi di falsità ideologica, in quanto si occulta il fatto che la somma pervenuta dovrà essere restituita, modificando così il risultato economico dell'ente.
Altrimenti opinando secondo la Corte si perverrebbe alla conclusione, palesemente incongrua, che, formato un atto pubblico falso, il responsabile risponderebbe, in concorso (e non ai sensi dell'art. 48 cod. pen., la cui ricorrenza è stata esclusa nella presente fattispecie), non solo del falso a cui avrebbe fornito il proprio diretto contributo ma, anche, di tutti i successivi, ed analoghi, falsi, commessi anche a distanza di anni, da altri soggetti nella piena consapevolezza di consumarli.

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