In attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera l) della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea per il 2015), il Governo ha predisposto uno schema di decreto che detta disposizioni specifiche per la regolamentazione del commercio di oro, sul presupposto dell'elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita.
Il fenomeno dei "compro oro" ha avuto una rapida diffusione su tutto il territorio nazionale, alimentato dall'impennata dei prezzi dell'oro e dalla congiuntura economica negativa che, incidendo sulla capacità reddituale dei soggetti più deboli, li ha resi bisognosi di immediata liquidità.
Allo stato attuale, l'apertura di un esercizio commerciale dedito al "compro oro" non soggiace, nella sostanza, ad alcuna regolamentazione specifica, essendo i1 relativo avvio subordinato unicamente al conseguimento di una licenza per commercio in oggetti preziosi ai sensi dell'articolo 127 TULPS.
Allo stesso modo, al privato che volesse vendere oggetti preziosi, è sufficiente esibire un documento d'identità, senza alcun tipo di certificazione sulla provenienza del materiale.
L'assenza di una disciplina ad hoc che consenta di monitorare il settore e di censirne stabilmente il numero e la tipologia degli operatori, ha reso sino ad oggi particolarmente complessa qualsiasi attività di ricognizione strutturata del fenomeno.
Le ultime stime disponibili, fornite dall' AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio) e dall'ANOPO (Associazione Nazionale Operatori Professionali Oro) fanno riferimento a circa 28.000 i punti di "compro oro", con un giro d'affari compresa tra i 7 e i 12 miliardi di euro. Il dato relativo al fatturato rea1izzato e all'incidenza del fenomeno sul PIL è probabilmente sottostimato poiché, l'assenza di una regolamentazione organica e la peculiarità dell'attività (è il cliente, privato cittadino, che vende oro senza essere tenuto all'emissione di alcuna ricevuta fiscale) consentono che un cospicuo numero di transazioni commerciali del settore siano realizzate in contanti, senza l'emissione di alcuna ricevuta fiscale o altra forma di tracciatura.
Lo stesso censimento pone l'accento su un'altra e non meno rilevante componente di "sommerso" che caratterizza il fenomeno. Su oltre 20.000 attività censite, soltanto 346 erano registrate all' Albo Professionale Oro della Banca d'Italia con una discrasia evidente tra il numero dei compro oro presenti nelle banche dati digitali e il dato quotidianamente riscontrato sul territorio.
Tuttavia, la quantificazione puntuale e il monitoraggio a fini preventivi e repressivi degli esercenti l'attività di "compro oro" è, a oggi, quasi impossibile: le autorità inquirenti incontrano non poche difficoltà nel distinguere i "compro oro" dalle normali gioiellerie, dal momento che i primi utilizzano, per la registrazione alla camera di commercio, la stessa codifica merceologica delle seconde, con evidenti difficoltà nel quantificarli o identificarli separatamente e, d'a1tro canto, molte gioiellerie/oreficerie si sono convertite in "compro oro" a causa del calo delle vendite di oggetti preziosi nuovi.
Secondo stime desumibili dalle operazioni di Polizia Giudiziaria poste in essere nell'ultimo biennio, il 60 per cento delle attività di "compro oro" è soggetto alla infiltrazione di organizzazioni criminali che le utilizzano come copertura per riciclare proventi illeciti e, più in generale, si associano a fenomeni criminali che spaziano dal falso, alla truffa, alla contraffazione, ali 'usura, alla ricettazione e alla violazione delle leggi di pubblica sicurezza.
Qui trovato l' Atto Governo 390 Schema D.lgs attività compro oro
Nessun commento:
Posta un commento