La Corte Costituzionale si pronuncia sul delicato problema della lotta alle ludopatie e delle modalità per ridurre il rischio per la popolazione più fragile.
La sentenza n. 108/2017 affronta il problema della regolamentazione della dislocazione dei locali da gioco. "Come rilevato anche dal Consiglio di Stato (sezione terza, sentenza 10 febbraio 2016, n. 579), dalla
citata norma statale si ricava soltanto il principio della legittimità di interventi di contrasto della
ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi “sensibili”, non anche quello della necessità
della previa definizione della relativa pianificazione a livello nazionale.
La pianificazione prefigurata dalla disposizione statale invocata come norma interposta non è,
peraltro, mai avvenuta, non essendo stato emanato, malgrado il tempo trascorso, il decreto
interministeriale che doveva definirne i criteri. Il che rende l’intiero meccanismo inoperante, non
potendosi ritenere che la mancanza di detto decreto paralizzi sine die la competenza legislativa regionale
(al riguardo, sentenza n. 158 del 2016).
L’art. 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema
fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita) ha conferito, infatti, al Governo la delega legislativa
per il riordino in un codice delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, prevedendo, tra i
criteri di delega – assieme a quello dell’adeguamento della normativa «all’esigenza di prevenire i
fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d’azzardo patologico e di gioco minorile» (lettera a del comma 2)
– l’altro della fissazione «di parametri di distanza dai luoghi sensibili validi per l’intero territorio
nazionale», ma con espressa garanzia della «salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo
emanate a livello locale», che risultassero coerenti con i principi stabiliti dal decreto delegato (lettera e
del comma 2). Ciò a dimostrazione del fatto che simili discipline potevano essere medio tempore
adottate anche in assenza della pianificazione prevista dal d.l. n. 158 del 2012.
È ben vero che con la formula «discipline regolatorie […] emanate a livello locale» il legislatore
intendeva riferirsi a quelle adottate dai comuni, in applicazione delle norme che regolano i poteri dei
relativi organi rappresentativi: norme che – come riconosciuto anche da questa Corte (con particolare
riguardo ai sindaci, sentenza n. 220 del 2014) – si prestano ad essere interpretate come idonee a
legittimare l’adozione di misure di contrasto della ludopatia, anche per quanto attiene all’imposizione di
distanze minime delle sale da gioco rispetto ai luoghi “sensibili”. Risulta, tuttavia, evidente come la
legittimazione a disciplinare la materia debba riconoscersi, a fortiori, alle Regioni, tramite lo strumento
legislativo.
Essendo rimasta anche la ricordata delega legislativa inattuata, è da ultimo intervenuta la legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016)». Frammezzo ad un complesso di altre disposizioni intese ad aggiornare la
disciplina dei giochi e delle scommesse, anche in funzione della lotta alla ludopatia, l’art. 1, comma 936,
della legge ora citata ha previsto che entro il 30 aprile 2016 vengano definite, in sede di Conferenza
unificata, «le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la
loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la
tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di
accesso dei minori di età». Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata dovrebbero essere recepite
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
Qui trovate il testo integrale della PRONUNCIA 108/2017
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