lunedì 8 maggio 2017

LA CORTE DEI CONTI TORNA SULL'AFFIDAMENTO DA PARTE DEI COMUNI DI INCARICHI ESTERNI.

La Corte dei conti, Sezione per il Controllo della regione Trentino Alto Adige, con delibera n. 28/2017 ha espresso il proprio parere in merito al regolamento per il conferimento di incarichi di un Comune della regione affermando in particolare: "Nell’ordinamento nazionale la materia è disciplinata dall’art. 7, c. 6 e ss., del D.lgs. n. 165/2001, nonché, da ultimo, per quanto attiene alle collaborazioni, dall’art. 2, c. 4, del D.lgs. n. 81/2015, che espressamente vieta alle pubbliche amministrazioni, dal 1° gennaio 2017, di stipulare “contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” (sulla natura maggiormente restrittiva della regolamentazione nazionale rispetto a quella provinciale si veda la 5 relazione allegata alla decisione delle Sezioni Riunite per il Trentino Alto Adige n. 3/2016/PARI d.d. 30 giugno 2016, capitolo 6 “Osservazioni ed esigenze di riforme normative”. Sul consolidato orientamento della giurisprudenza contabile in ordine all’interpretazione dell’art. 7, c. 6, del D.lgs. n. 165/2001 si veda, ex multis, deliberazione della Sezione centrale controllo legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazione dello Stato n. 11/2016/PREV d.d. 25 agosto 2016). Va infine aggiunto che la disciplina dell’affidamento di incarichi esterni deve necessariamente rispettare i fondamentali principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento della P.A. (art. 97 Costituzione) e che qualsiasi interpretazione della normativa nazionale o locale deve comunque conformarsi a tali canoni interpretativi (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2009 e n. 2/2010)".
Inoltre, sempre secondo la Corte esiste l’obbligo di pubblicità delle procedure di valutazione comparativa per l’affidamento degli incarichi esterni (di consulenza, studio, ricerca, collaborazione). 
La pubblicità deve riguardare anche le modalità  della stessa procedura comparativa. 
Pertanto, al fine di garantire la massima trasparenza, dovranno essere prescritte forme di pubblicità a cui sottoporre l’avviso di selezione (sito internet istituzionale, BUR, quotidiani, ecc.), nonché la durata della pubblicazione dell’avviso medesimo, che non potrà in ogni caso essere inferiore a 15 giorni, al fine di garantire un’adeguata partecipazione alla procedura selettiva. Si segnala inoltre che l’art. 2, c. 4, del D.lgs. n. 81/2015 impedisce alle Pubbliche amministrazioni di stipulare, dal 1° gennaio 2018 (termine recentemente prorogato dal D.L. n. 244/2016), contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal 6 committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (cfr. deliberazione della Sezione centrale controllo legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazione dello Stato n. 37/2015/PREV d.d. 23 dicembre 2015) Va, infine, rammentato che art. 1 c. 173 della Legge 266/2005 impone la trasmissione alla Corte dei conti degli atti di spesa relativi alle consulenze di importo superiore a 5.000 euro.
Qui trovate la Delibera_28_2017 della Corte dei conti, Sezione per il controllo del Trentino Alto Adige

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