giovedì 18 maggio 2017

Principio di gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive. Applicazione art. 5, comma 5, d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 11/2017, pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalla Sezione di controllo per la Regione Sardegna con le deliberazioni n. 1/2017/PAR e n. 2/2017/PAR, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Antecedentemente all’entrata in vigore del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, resta fermo il principio interpretativo affermato dalla giurisprudenza contabile che esclude che il titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti per “lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo”, fatta eccezione 10 unicamente per quelli ex lege di cui alla deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG. Il principio di gratuità trova applicazione a prescindere dalla dimensione dell’ente in cui la carica elettiva è svolta. Detto principio si applica anche nelle ipotesi in cui l’assunzione della titolarità della carica elettiva sia successiva al conferimento dell’incarico e, in mancanza di una specifica distinzione normativa, anche per gli “incarichi” di cui all’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

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