Si avvicinano le elezioni e sento che alcuni candidati già pregustano di cacciare via tutti i dirigenti dal Comune e di sostituirli. Devo dire che queste proposte le trovo spesso interessanti ma irrealizzabili.
Nonostante tutte le iniziative e le riforme fatte ma poi subitaneamente abortite (come il famoso spoil system) la gestione del personale è una cosa delicata che deve essere gestita da persone competente al fine di evitare di mettere in atto un contenzioso con il personale che rischia di vedere soccombente l'amministrazione comunale con implicazioni di ordine politico non indifferenti.
Una recentissima sentenza della Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro, n. 9728 del 18 aprile scorso nel richiamare le note sentenze della corte costituzionale n. 34/2010, n. 161/2008 e n. 103/2007 secondo che hanno dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che disponevano la cessazione degli incarichi di funzione dirigenziale in occasione del mutamento dell'organo investito del potere della nomina ha ribadito che il principio vale anche per i titolari delle posizioni organizzative. avendo riguardo all'art. 15 del c.c.n.l. comparto Enti locali 2002-2005 (che - negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale - individua nei Responsabili delle strutture apicali i titolari delle posizioni organizzative) nonché all'art. 9, comma 3, del c.c.n.l. comparto Enti locali (che prevede che gli incarichi di posizioni organizzative possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi).
Invero, la revoca degli incarichi di posizioni organizzative (incarichi che, di norma, hanno durata non superiore a cinque anni) viene ricollegata, dalle disposizioni contrattuali di settore, solamente alla presenza di determinati presupposti correlati alla modifica della struttura organizzativa dell'ente ovvero ad una valutazione negativa del risultato raggiunto, e non può essere disposta a seguito del mero rinnovo delle cariche politiche. Queste disposizioni perseguono quel principio di continuità dell'azione amministrativa sottolineato dal giudice delle leggi che impediscono l'intervento di profili di arbitrarietà nell'adozione dei poteri di rimozione di questi incarichi, poteri causalmente giustificabili soltanto nell'ottica del buon andamento dell'azione amministrativa e non certo ricollegabili alla circostanza transeunte del mutamento dell'organo investito del potere di nomina.
La Corte del merito non ha proceduto ad una corretta applicazione delle disposizioni legislative e negoziali (art. 109 D.Lgs. n. 276 del 2000, art. 9 c.c.n.l. comparto Enti locali 31.3.1999) che prevede, nell'ambito degli enti locali, la revoca degli incarichi dirigenziali per determinati casi (correlati a profili disciplinari o al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati) tra i quali non è compreso il mutamento dell'organo investito del potere di nomina.
Può dunque esprimersi il seguente principio di diritto al quale dovrà attenersi il giudice di rinvio: la revoca degli incarichi di posizioni organizzative nell'ambito degli enti locali può essere disposta sulla base degli specifici presupposti indicati dall'art. 9, comma 3, del c.c.n.l. 31.3.1999 ed è illegittima se comunicata in considerazione del mero mutamento dell'organo investito del potere di nomina.
Pertanto, non è possibile che il nuovo Sindaco proceda sic et simpliciter a rimuovere i dirigenti ed i responsabili delle posizioni organizzative.
La procedura dovrà essere diversa e l'ho descritta nel mio "Il Sindaco di tutti: come gestire il Comune per un risultato durevole" ; nei casi in cui occorre provvedere a rimuovere dirigente oppure un titolare di posizione organizzativa un seguire una procedura diversa che, oltre ad essere l'unica possibile è anche la più sicura.
Leggete qui la Sentenza 9728/2017.
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