venerdì 19 aprile 2019

LE NUOVE NORME IN MATERIA DI AZIONE DI CLASSE A TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI

E' stata pubblicata suLla Gazzetta Ufficiale la legge  12 aprile 2019, n. 31 recante disposizioni  in materia di azione di classe che mira a trasfondere la disciplina dell'azione di classe, attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo) all'interno del codice di procedura civile, rendendola uno strumento di più ampia applicazione e portata.
La legge è composta  da 7 articoli, attraverso i quali riforma l'istituto dell'azione di classe, attualmente previsto dal Codice del consumo, riconducendone la disciplina al codice di procedura civile.
L'articolo 1 della proposta di legge introduce nel codice di rito un nuovo titolo VIII-bis "Dei procedimenti collettivi", composto da 15 nuovi articoli (dall' articolo 840-bis all' articolo 840-sexiesdecies). Il nuovo titolo è inserito alla fine del libro IV dedicato ai procedimenti speciali.
Nel dettaglio, l'articolo 840-bis c.p.c. amplia l'ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe.
Eliminando anzitutto - data la nuova collocazione della disciplina, sottratta al Codice del consumo - ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di "diritti individuali omogenei" (ma non ad "interessi collettivi"); l'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che sono iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia (per i profili attuativi si veda l'articolo 2 del disegno di legge).
Viene, poi, ampliato l'ambito di applicazione oggettivo dell'azione, che è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
Il testo individua come destinatari dell'azione di classe imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività.
Se viene presentata un'azione di classe:
-il diritto all'azione individuale presenta i limiti indicati dal successivo articolo 840-undecies, nono comma, c.p.c.;
-non è ammesso l'intervento di terzo;
-sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione. L'articolo 840-bis, in proposito, stabilisce che la rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti non pregiudica i diritti di quanti abbiano aderito all'azione nella fase iniziale; questi ultimi, anche se le parti venissero meno, hanno infatti la possibilità di riassumere la causa entro un termine (non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni) assegnato dal tribunale. Se il termine decorre inutilmente, il tribunale dichiara l'estinzione del procedimento e i soggetti aderenti potranno eventualmente agire individualmente ovvero avviare una nuova azione di classe.
L'articolo 840-ter c.p.c. disciplina la forma della domanda e il giudizio di ammissibilità. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale (cd. tribunale delle imprese), del luogo ove ha sede la parte resistente.
La domanda si propone con ricorso e al procedimento si applica il rito sommario di cognizione. Peraltro non può essere disposto in nessun caso il mutamento del rito. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia.
La riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione e la decisione assume la forma dell'ordinanza; anch'essa va pubblicata entro 15 giorni sul citato portale. Il Tribunale può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al Giudice amministrativo.
La disposizione precisa che restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 recante "Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea".
Il decreto legislativo in questione, all'articolo 18, con riguardo al private enforcement del diritto antitrust, prevede la competenza inderogabile a trattare questo genere di questioni di sole 3 sezioni specializzate: Milano (Nord Italia), Roma (Centro Italia) e Napoli (Sud Italia). Tale competenza vale anche per le azioni di classe basate su violazioni antitrust espressamente richiamate dal decreto legislativo.
L'azione di classe è inammissibile quando:
è manifestamente infondata. In questo caso, il ricorrente può riproporre l'azione di classe in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o di diritto;
è carente del requisito dell'omogeneità dei diritti oggetto di tutela.
il ricorrente versa in conflitto di interessi nei confronti del resistente;
è proposta da un ricorrente che non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.
I casi di inammissibilità previsti dal disegno di legge ripropongono quelli già contemplati dalla legislazione vigente.
L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è reclamabile entro 30 giorni in Corte d'appello, che decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro 30 giorni. In caso di accertamento sull'ammissibilità della domanda, la corte d'appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo alla corte d'appello avverso le ordinanze che ammettono l'azione non produce effetti sospensivi del procedimento davanti al tribunale.
L'articolo 840-quater c.p.c. disciplina l'eventuale pluralità di azioni di classe aventi il medesimo oggetto. La disposizione prevede che decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso sul portale, non possono essere presentate ulteriori azioni di classe basate sui medesimi fatti e rivolte nei confronti del medesimo resistente, pena la cancellazione dal ruolo e la non riassunzione. Nel caso di azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine dei 60 giorni sono riunite all'azione principale.
Il divieto non opera se l'azione di classe originaria è dichiarata inammissibile o è definita con provvedimento che non decide nel merito. La riforma fa salva la proponibilità di azioni di classe a tutela di diritti che non potevano essere fatti valere alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni.
In proposito è opportuno rilevare come l’articolo 840-quater c.p.c. non sembri disciplinare in modo compiuto il tema della proponibilità di due azioni di classe da parte di due classi di soggetti diversi tra loro, si pensi al caso di azioni proposte da consumatori tabagisti e da congiunti per il danno da fumo passivo.
Gli articoli 840-quinquies e 840-sexies c.p.c. disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe. In tale ambito, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di adesione all'azione, che attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito.
La riforma prevede che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti:
• nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione (articolo 840-quinquies). In questo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione (non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza) ed a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe. Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle parti, riassumere il procedimento; l'effettivo diritto ad aderire all'azione di classe è verificato solo dopo la sentenza di merito;
• nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio (articolo 840-sexies). Il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine (non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni) per l'adesione.
Quanto all'istruzione della causa, l'art. 840-quinquies definisce le modalità di ammissione ed esibizione delle prove, prevedendo che il giudice civile possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000 a 100.000 euro) sia alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di esibire le prove, sia alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio; la sanzione è devoluta alla Cassa delle ammende.
Si tratta di una possibilità già prevista nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d.lgs. n. 3 del 2017, la cui formulazione è sostanzialmente riproposta, nonché dall'art. 709-ter del codice di procedura civile.
La sentenza emessa dal tribunale delle imprese, che accoglie l'azione di classe (art. 840-sexies), ha natura di accertamento della responsabilità del resistente, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti. Con la sentenza, inoltre, il tribunale provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie solo se l'azione è proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione. Con la sentenza - che determina l'importo che ogni aderente deve versare a titolo di fondo spese - vengono inoltre nominati: un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione (e decidere sulle liquidazioni), un rappresentante comune degli aderenti (che deve avere i requisiti per la nomina a curatore fallimentare).
Le modalità di adesione sono indicate dal successivo art. 840-septies c.p.c. che delinea una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia.
La domanda di adesione va inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) e non richiede l'assistenza del difensore; tra i suoi contenuti obbligatori, oltre ai dati identificativi dell'aderente, l'oggetto della domanda, le sue ragioni, e gli eventuali documenti probatori, è previsto il conferimento del potere di rappresentanza al rappresentante comune degli aderenti.
La fase successiva dell'azione di classe - nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna con decreto il resistente al pagamento delle somme dovute - è disciplinata dall'art. 840-octies c.p.c.
Si tratta di una fase introdotta dalla riforma: il Codice del consumo, infatti, prevede attualmente che sia direttamente il tribunale, con la sentenza di condanna, a liquidare in via equitativa le somme dovute agli aderenti all'azione oppure a stabilire un criterio omogeneo di calcolo per la loro liquidazione; solo in quest'ultimo caso, se non vi è accordo sul quantum del risarcimento il giudice, su istanza di almeno una parte, liquida le somme dovute ai singoli aderenti.
L'art. 840-octies delinea il seguente procedimento:
• entro 120 giorni dallo spirare del termine per aderire all'azione, e dunque dopo la presentazione delle domande di adesione, il resistente ha la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda depositando memoria difensiva. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal resistente nei termini si danno per ammessi;
• entro i successivi 90 giorni, il rappresentante comune degli aderenti predispone e deposita un progetto dei diritti individuali omogenei prendendo posizione su ciascuna domanda individuale; il progetto è comunicato agli aderenti e al resistente. Per la valutazione dei fatti dedotti da ciascuno degli aderenti, il rappresentante comune può chiedere eventualmente al tribunale la nomina di esperti;
• entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto gli aderenti possono depositare ulteriore documentazione e osservazioni;
• il giudice delegato decide, infine, con decreto motivato, sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il resistente al pagamento delle somme dovute ad ogni aderente. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo ed è comunicato agli aderenti, al resistente, al rappresentante comune e all'avvocato difensore dell'attore. A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso che sarà determinato con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi nel rispetto delle procedure previste dalla legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense.
Se il resistente provvede spontaneamente al pagamento versa le somme dovute in un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (art. 840-duodecies c.p.c.).
Se, al contrario, il resistente non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'art. 840-terdecies c.p.c.).
La chiusura della procedura di adesione all'azione avviene - con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile - quando le ripartizioni agli aderenti effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti; quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere (art. 840-quinquiesdecies c.p.c.).
L'articolo 840-novies c.p.c. disciplina il compenso derivante dalla cd. quota lite, cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il resistente deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore del ricorrente. Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il resistente dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento.
Tale somma costituisce una percentuale dell'importo complessivo che il resistente dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura inversamente proporzionale (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti), sulla base di sette scaglioni. Tali percentuali possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia.
In proposito è opportuno rilevare come tale previsione sembrerebbe sostanziarsi in una delegificazione, per la quale non sono, però, dettati criteri direttivi.
Anche l'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre - in misura non superiore al 50% - l'ammontare del compenso liquidato sulla base dei seguenti criteri: della complessità dell'incarico, del ricorso all'opera di coadiutori, alla qualità dell'opera prestata, alla sollecitudine con cui sono state condotte le attività e al numero degli aderenti.
Gli articoli 840-decies e 840-undecies c.p.c. riguardano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che decide sull'azione di classe, e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione.
L'art. 840-decies prevede la pubblicazione nell'area pubblica del portale telematico del ministero della giustizia sia degli atti di impugnazione della sentenza che accoglie l'azione di classe sia dei provvedimenti che decidono sulle impugnazioni. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione oltre che nei casi contemplati dall'articolo 395 c.p.c., anche quando la stessa sia ritenuta effetto della collusione tra le parti. In questo caso il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione.
L'art. 840-undecies prevede l'impugnazione del decreto del giudice delegato di liquidazione delle somme dovute a ciascun aderente (ex art. 840-octies, comma quinto). Il gravame assume la forma del ricorso, che non sospende però l'esecuzione del decreto - salvo che il tribunale non disponga diversamente, in presenza di "gravi e fondati motivi".
Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Possono proporre ricorso il resistente, il rappresentante comune e gli avvocati che hanno diritto alla quota lite in base all'art. 840-novies; questi ultimi possono opporsi solo per motivi riguardanti i compensi e le spese liquidate. L'aderente può proporre impugnazione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto di liquidazione sia divenuto definitivo nei suoi confronti.
La disposizione precisa i contenuti necessari del ricorso (indicazione del tribunale competente, generalità, esposizione dei fatti) e prevede che con decreto sia fissata l'udienza entro 40 giorni dal deposito; il tribunale decide con decreto motivato entro 30 giorni dall'udienza di comparizione delle parti confermando, modificando o revocando il decreto impugnato.
L'art. 840-quaterdecies interviene su un altro aspetto non trattato dal Codice del consumo, disciplinando gli accordi transattivi tra le parti.


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