martedì 30 aprile 2019

IL LAVORO E LA FESTA DEI LAVORATORI


Il primo maggio ricorda la data del 1886 in cui fu introdotta per la prima volta la giornata lavorativa di otto ore in Illinois, poi estesa gradualmente a tutti gli USA.
Già l'anno dopo, in occasione dell'entrata in vigore della legge fu fatta una grande festa.
In Italia sono state trovati documenti da cui risulta che già nel 1913 veniva festeggiata la festa dei lavoratori.
Durante il fascismo il 1° maggio fu soppresso per tornare dopo la liberazione.
Il lavoro è considerato valore fondativo della Repubblica (art. 1 Cost.) che riconosce e garantisce a tutti i cittadini questo diritto fondamentale ed inviolabile (art. 4 Cost.).
In particolare la Carta costituzionale oltre a stabilire che la Repubblica si impegna a promuovere le condizioni di effettività del «diritto al lavoro» a tutti i cittadini, nello stesso tempo individua il lavoro come un «dovere», di scegliere e svolgere un’attività o una funzione, concorrendo così al progresso materiale e spirituale della società secondo le proprie possibilità (art. 4, 2° comma, Cost.).
Quindi il lavoro inteso non come fine a se stesso, ma anche come tramite necessario per l’affermazione della personalità.
Pertanto il valore sociale dei cittadini è diretta conseguenza delle sue capacità e non da posizioni sociali acquisite senza merito.
Nell’ambito del Titolo III dedicato ai rapporti economici assume grande importanza l’art. 35 che attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, di curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, di promuovere gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
A ciò si aggiunge il dettato dell’art.36 secondo cui «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa».
L’art. 37 accorda alle lavoratrici gli stessi diritti dei lavoratori dell’altro sesso – sottolineando anche l’esigenza di far sì che possano attendere alle funzioni familiari, di mogli e di madri– e rinvia alla legge la fissazione dell’età minima per il lavoro salariato, nonché il compito di tutelare «il lavoro dei minori con speciali norme e garantire ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione».L’art. 38 concerne gli istituti e i diritti all’assistenza e alla previdenza dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi e in particolare dei lavoratori colpiti da eventi che fanno cessare la possibilità di svolgere attività retribuita. Di importanza particolare in materia lavoristica e ancor più sindacale, sono gli art. 39 e 40, che fissano i principi della libertà sindacale e del diritto allo sciopero.
L’art. 46 tratta invece della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ed è di fatto in gran parte rimasto sulla carta non essendo state emanate le leggi che avrebbero dovuto stabilire modi e limiti di tale partecipazione. Peraltro molti ritengono che la materia potrebbe essere definita in sede di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro senza necessità di nuove leggi. Un esempio è fornito dalla Germania che da anni ha introdotto il metodo della codeterminazione.

Nessun commento:

Posta un commento