giovedì 1 ottobre 2015

I PREZZI DI RIFERIMENTO: UNA OPPORTUNITA' PER LE AMMINISTRAZIONI CHE VOGLIONO GARANTIRE L'INTEGRITA' DELLA PROPRIA AZIONE AMMINISTRATIVA

L'ANAC sul proprio sito ricorda che il d.l. n. 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) ha esteso la disciplina dei prezzi di riferimento, introdotta con il d.l. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) per il settore sanitario, a tutti i beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della P.A.
Si tratta di un passaggio molto importante per consentire agli enti di confrontare i propri prezzi con quelli di riferimento e di agire di conseguenza.
In particolare, l’art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento), del d.l. n. 66/2014 ha previsto, al comma 7, che “nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura”, l’Autorità debba fornire alle amministrazioni pubbliche una “elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione.” I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità “sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli”.
Con la Delibera n. CP-22 del 26 novembre 2014, l’Autorità ha dato concreta attuazione alle disposizioni previste dal d.l. 66/2014. Tale atto ha infatti stabilito l’avvio della rilevazione dei dati necessari alla determinazione dei prezzi di riferimento ed ha fornito alle stazioni appaltanti le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di trasmissione. La rilevazione si è conclusa il 19 marzo 2015 per i bandi pubblicati a partire dal 1° gennaio 2013 fino all’uscita della Delibera ed è, invece, entrata a regime in modo continuativo per tutti i nuovi contratti. In base a quanto stabilito dall’Autorità, i soggetti tenuti ad inviare i dati sono “tutte le stazioni appaltanti, ivi incluse le centrali di committenza di cui all’art. 33 del d. lgs. 163/2006 ed i soggetti aggregatori di cui all’art. 9, comma 1 del d.l. 66/2014,” che hanno stipulato contratti aventi ad oggetto i beni e/o servizi elencati nella Delibera. Sono escluse dalla rilevazione le stazioni appaltanti che hanno aderito a convenzioni/accordi quadro aventi ad oggetto gli stessi beni e/o servizi oggetto di comunicazione.
Il procedimento per la pubblicazione dei prezzi di riferimento si articola nelle seguenti principali fasi:
predisposizione dei questionari per la raccolta dei dati;
progettazione, sviluppo e test della procedura telematica per la rilevazione dei dati;
avvio della rilevazione e assistenza alle stazioni appaltanti;
controllo della coerenza/qualità dei dati pervenuti;
analisi economico-statistica dei dati pervenuti ed elaborazione dei prezzi di riferimento;
pubblicazione dei prezzi di riferimento.
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti appartenenti alla categoria delle “amministrazioni pubbliche” fino alla data del 31 maggio 2015. Ai fini del calcolo dei prezzi di riferimento, sono considerati esclusivamente i dati che sono risultati corretti e coerenti sulla base di controlli puntuali riguardanti il campo note, la data, la presenza di eventuali adesioni e record duplicati.

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