Sulla gazzetta ufficiale n. 252 del 29 ottobre è stata pubblicata la L. 173/2015 con cui viene modificata la L. 184/1983 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. In particolare vien modificato l'art. 4 della citata L. 173/1983 con l'aggiunta delle seguenti disposizioni: "Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento,il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socioaffettive consolidatesi durante l’affidamento. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5 -bis e 5 -ter , tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento».
Si tratta di norme molto importanti poste a tutela dei minori ed atte ad evitare ulteriori traumi a chi ha già sofferto per la perdita dei genitori naturali.
Si tratta di norme molto importanti poste a tutela dei minori ed atte ad evitare ulteriori traumi a chi ha già sofferto per la perdita dei genitori naturali.
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